Cassazione Civile, Sentenza n. 26272/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva annullato il licenziamento intimato dall'Ente a seguito di procedura collettiva di mobilità, con reintegra del lavoratore e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria. ENDO-FAP ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (i) violazione del principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) e quindi errata valutazione di fatto relativa alla qualifica e alle mansioni effettivamente svolte dal Bertini; (ii) travisamento delle prove e violazione delle norme sulla valutazione probatoria (artt.115 e 116 c.p.c.) in relazione alla durata e natura dell'incarico di formatore ceramista e al ritorno alle mansioni di progettista; (iii) errata applicazione dell'art.18, comma 4, della legge n.300/1970 (Legge sul lavoro) in ordine alla determinazione dell'indennità risarcitoria (omessa considerazione delle somme percepite durante l'estromissione, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire e del limite massimo di mensilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo legittima la valutazione della Corte d'Appello sulla base delle prove e dei relativi oneri probatori (in particolare sull'individuazione della qualifica 'progettista' come mansione abituale e prevalente). Ha invece accolto il terzo motivo ritenendo che la Corte d'Appello non abbia applicato correttamente la disciplina dell'art.18, comma 4 (testo successivo alle modifiche della legge n.92/2012): la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte relativa all'indennità risarcitoria e rinviata alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione, affinché venga ricalcolata l'indennità tenendo conto delle deduzioni previste dalla norma e del limite massimo previsto.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 ( Statuto dei lavoratori )
la condanna del "datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro (...) e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui, in caso di reintegra, l'indennità deve essere commisurata all'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, detraendo quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto avrebbe potuto ottenere con diligenza nella ricerca di nuova occupazione, e che la misura è comunque limitata a un massimo di dodici mensilità. L'omessa applicazione di tali parametri determina cassazione della statuizione sull'indennità.
art. 115 cod. proc. civ.
Principio della non contestazione: il giudice deve tener conto dei fatti non contestati; la violazione di tale norma è ravvisabile solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte o ha implicitamente dichiarato di non osservare la regola. Non è invece sufficiente che il giudice abbia valutato le prove in modo diverso rispetto alla parte.
art. 116 cod. proc. civ.
Attribuisce al giudice il potere di valutazione delle prove con prudente apprezzamento; censure sulla diversa valutazione delle prove richiedono allegazioni specifiche di errori gravi di motivazione per essere valutabili in cassazione.
art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e vizi di motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in tema di valutazione della prova e di allegazione di alterazioni di fatto.
Massime di principio
- In casi di licenziamento collegato a procedura collettiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la corretta applicazione dei criteri di scelta; il lavoratore può contrastare la scelta dimostrando l'abitualità e la prevalenza di un diverso profilo professionale.
- Il giudice di merito è libero di valutare le prove con il proprio prudente apprezzamento (art.116 c.p.c.); la cassazione non è la sede per una semplice rivalutazione della prova a meno che non emergano vizi motivazionali gravi o l'impiego di risultanze probatorie non introdotte.
- Nella reintegrazione disposta ai sensi dell'art.18, comma 4, la quantificazione dell'indennità deve tenere conto delle somme percepite dal lavoratore durante l'estromissione e di quanto avrebbe potuto ragionevolmente percepire cercando lavoro, e non può eccedere il limite massimo di mensilità previsto dalla norma (attualmente dodici mensilità); il mancato calcolo secondo questi criteri comporta cassazione e rinvio.
- Se la Corte d'Appello omette di applicare integralmente la disciplina normativa sulla misura dell'indennità, il ricorso di cassazione può ottenere accoglimento limitato a quella specifica violazione anche se la reintegrazione è stata confermata.
- In contenziosi che riguardano l'attribuzione di profili professionali in contesti di mobilità collettiva, è essenziale che le tabelle e i criteri comunicati alle OO.SS. siano chiari e documentino la logica della scelta; la loro assenza o incongruenza può rafforzare la tesi del lavoratore.
- Chi impugna in cassazione deve formulare censure che evidenzino specifici errori di diritto o gravi vizi motivazionali: allegazioni generiche di travisamento delle prove sono normalmente inammissibili.
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