Ordinanza n. 4705/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento IN VIA CAUTELARE accogliere la preposta istanza e per l'effetto sospendere l'efficacia della sanzione cautelare disposta con Decreto rettorale n.-OMISSIS-del 31.7.2025 e comunicata con Nota -OMISSIS-del 31.7.2025 in considerazione della durata ormai irragionevole del procedimento, della mancanza di un provvedimento finale e del grave e irreparabile pregiudizio arrecato alla formazione specialistica alla reputazione e alle prospettive professionali della ricorrente; NEL MERITO, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- con Decreto rettorale n.-OMISSIS-del 31.7.2025 e comunicato con Nota -OMISSIS-del 31.7.2025 per violazione dell’obbligo di concludere il procedimento in termini ragionevoli ex art.2, L.241 90 e s.m.i. nonché dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di buona amministrazione ex art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. PER L’EFFETTO dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione Resistente di provvedere alla formale chiusura del procedimento disciplinare entro il termine di 30 giorni mediante l’adozione di un provvedimento espresso motivato e rispettoso della legge dei principi di proporzionalità ragionevolezza buon andamento e buona amministrazione, ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione in ordine al contenuto del provvedimento finale. IN VIA SUBORDINATA nominare sin d'ora un Commissario ad acta ex art. 117 co. 3 c.p.a. affinché si insedi e provveda in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente nell'ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oltre il termine assegnato dalla emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese, da liquidarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Università sulla conclusione del procedimento disciplinare e sanzione cautelare disposta con decreto rettorale
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sanzione cautelare disposta con decreto rettorale del 31 luglio 2025 e comunicata nella stessa data, deducendo la durata irragionevole del procedimento disciplinare, l'assenza di un provvedimento finale e il grave e irreparabile pregiudizio alla formazione specialistica, alla reputazione e alle prospettive professionali. Nel merito ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università e la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento e buona amministrazione. In via subordinata ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né quella relativa al silenzio-inadempimento. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Università una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa, da depositare entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza. La decisione sulla domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 settembre 2026, mentre la decisione sull'azione avverso il silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti costituite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Richiamati quali fondamento dell'azione avverso il silenzio-inadempimento e della richiesta subordinata di nomina del commissario ad acta; la loro applicazione non è stata ancora definita.
art. 2 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quale fonte dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine ragionevole; la questione è stata rinviata.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento dell'amministrazione; nessuna valutazione conclusiva è stata resa.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di buona amministrazione; nessuna valutazione conclusiva è stata resa.
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