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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1154/2021 del 21/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I contribuenti impugnavano una cartella di pagamento (relativa all'I.R.A.P. e sanzioni/interessi per l'anno fiscale) sostenendo l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione dello studio legale, con conseguente esclusione dall'assoggettamento ad I.R.A.P.. Parallelamente i contribuenti avevano chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018; l'ufficio aveva negato la definizione e tale diniego è stato impugnato. L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso l'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento all'I.R.A.P.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018), ritenendo che le liti relative a ruoli emessi ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (ruoli per imposte indicate ma non versate) non siano definibili ai sensi della norma citata, essendo atti di mera riscossione non assimilabili ad atti impositivi. Quanto al merito dell'assoggettamento ad I.R.A.P., la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che l'esercizio professionale in forma associata presuma l'esistenza di un'autonoma organizzazione (anche minima) e che, quindi, lo studio associato sia in linea di principio soggetto ad I.R.A.P., salvo che il contribuente dimostri che il reddito sia prodotto esclusivamente dall'attività individuale dei singoli professionisti. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. e ha rinviato la controversia alla Commissione tributaria regionale di Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.l. 23.10.2018, n. 119, conv. in L. 17.12.2018, n. 136 (art. 6 e 7)

    La disposizione sulla "definizione agevolata" si applica ai giudizi aventi ad oggetto atti impositivi; non si estende alle cartelle di pagamento/ruoli ex art. 36-bis DPR 600/1973, che costituiscono atti di mera riscossione e non atti impositivi.

  • art. 36-bis d.P.R. 29.9.1973, n. 600

    Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo di imposte indicate nelle dichiarazioni ma non versate; le cartelle emesse sulla base di detta procedura sono atti di riscossione non definibili ai sensi della definizione agevolata richiamata.

  • d.lgs. 15.12.1997, n. 446 (art. 2 e art. 3)

    L'art. 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria/associata costituisce presupposto dell'I.R.A.P.; la giurisprudenza interpreta che l'esercizio in forma associata presuma l'esistenza di un'autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell'applicazione dell'I.R.A.P., salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 2967 cod. civ.

    Norma richiamata nella censura dell'Agenzia (riguarda l'utilizzo di beni e lavoro altrui come indice di organizzazione); la Corte valorizza l'elemento della forma associata come indizio di organizzazione anche minima.

Massime di principio

  • La procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 si applica solo alle controversie riguardanti atti impositivi; le cartelle di pagamento/ruoli derivanti dall'art. 36-bis DPR 600/1973 (versamenti indicati in dichiarazione ma non versati) non sono definibili.
  • L'esercizio di una professione in forma associata societaria o di studio costituisce presunzione di autonoma organizzazione ai fini IRAP; l'assoggettamento a IRAP sussiste a meno che il contribuente provi che il reddito è esclusivamente frutto dell'attività individuale dei singoli professionisti.
  • Il contribuente che contesta l'assoggettamento ad IRAP ha l'onere probatorio di dimostrare l'assenza concreta di autonoma organizzazione e che i proventi derivino dal lavoro individuale dei soci/professionisti.
  • Una notifica via PEC risultante inviata al professionista che ha materialmente presentato/domandato la definizione agevolata può essere considerata valida, salvo specifiche ragioni di contesto.
  • In caso di decisione di merito contrastante con la presunzione legale di organizzazione per le forme associative, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e rinviare la valutazione alla commissione tributaria regionale per nuovo esame in diversa composizione.

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