Sentenza del 30/09/2019 n. 24257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva ritenuto invalida la notifica degli avvisi di rettifica e degli atti sanzionatori effettuata presso lo spedizioniere doganale M.D., contestando inoltre il riconoscimento del trattamento daziario preferenziale applicato alle importazioni di tessuti di cotone. In particolare, ha sostenuto che lo spedizioniere risultava indicato nella documentazione doganale come rappresentante del Ricamificio e che l'impresa beneficiaria avrebbe dovuto provare il rispetto della regola del trasporto diretto, mediante certificato di non manipolazione o documentazione equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il secondo e parzialmente assorbito o dichiarato inammissibile il quinto. Ha stabilito che la notifica allo spedizioniere è valida secondo l'art. 40, comma 3, TULD, sulla base della rappresentanza apparente risultante dalla documentazione doganale, salvo comunicazione scritta della cessazione della rappresentanza. Ha inoltre affermato che il trattamento preferenziale è un regime eccezionale e che spetta all'operatore dimostrare anche il trasporto diretto della merce, non essendo sufficienti la mera verosimiglianza, le caratteristiche della merce o il certificato FORM A. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40 (TULD)
Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza.
La notifica degli atti doganali allo spedizioniere indicato come rappresentante nella documentazione doganale è valida anche se il rapporto di rappresentanza effettivo viene successivamente contestato, purché l'Amministrazione abbia fatto ragionevole affidamento sulla rappresentanza apparente.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, art. 5
L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.
La richiesta di prova del potere di rappresentanza è una facoltà dell'autorità doganale e non un obbligo la cui omissione renda invalida la successiva notifica allo spedizioniere.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, artt. 201 e 202
L'obbligazione doganale nasce con l'accettazione della dichiarazione in dogana; il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
Regolamento CE n. 2454 del 1993 (DAC), artt. 67-77
Per beneficiare dell'origine preferenziale, le merci devono essere interamente ottenute nel Paese beneficiario oppure devono avervi subito una lavorazione o trasformazione sufficiente secondo le regole applicabili.
Regolamento CE n. 2454 del 1993 (DAC), art. 78
Il trattamento preferenziale richiede, oltre all'origine, il trasporto diretto dal Paese beneficiario alla Comunità. In caso di transito attraverso altri Paesi, il rispetto della condizione deve essere provato con titolo di trasporto unico, certificato di non manipolazione o altra documentazione probatoria equivalente.
Regolamento CE n. 2454 del 1993 (DAC), art. 94
La prova del trasporto diretto costituisce una condizione necessaria per il riconoscimento del trattamento daziario preferenziale; non può essere sostituita da semplici presunzioni o valutazioni di verosimiglianza.
Massime di principio
- Quando la documentazione doganale indica uno spedizioniere come rappresentante dell'importatore, la notifica degli atti allo spedizioniere è normalmente valida per effetto della rappresentanza apparente, salvo che l'importatore abbia comunicato formalmente alla dogana la cessazione del rapporto.
- L'autorità doganale non è obbligata a verificare sempre d'ufficio i poteri rappresentativi dello spedizioniere: la richiesta dei documenti che provano la rappresentanza è una facoltà prevista dalla normativa.
- Il trattamento daziario preferenziale è un'eccezione rispetto alla tassazione ordinaria; chi lo invoca deve dimostrare tutti i requisiti sostanziali e formali richiesti dall'accordo applicabile.
- Il certificato FORM A prova l'origine preferenziale, ma non dimostra necessariamente il rispetto del trasporto diretto o l'assenza di manipolazioni durante il transito.
- La mera circostanza che la merce abbia caratteristiche difficilmente alterabili o abbia effettuato una sola tappa non è sufficiente: occorre documentazione oggettiva, come un titolo di trasporto unico, un certificato di non manipolazione o prove equivalenti.
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