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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28111/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La conferma della responsabilità pronunciata in appello è rimasta ferma. La Corte ha anche osservato che il deposito tardivo delle memorie difensive non aggiungeva nulla ai temi già trattati nel ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il ricorso articolava cinque motivi: i primi tre denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato; il quarto censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quinto contestava il riconoscimento della recidiva. La Corte ha rilevato che le censure sui primi quattro motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello senza una specifica critica alle ragioni della decisione, mentre il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato perché il giudizio sulla recidiva va compiuto in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., valutando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali e l'eventuale indice di perdurante inclinazione al delitto.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Costituisce il titolo di reato oggetto di conferma in appello e di impugnazione in cassazione; la Corte non rivede il merito della sussistenza dei suoi presupposti quando le censure sono meramente ripetitive e non specificamente confutative della motivazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma il relativo motivo è stato giudicato non ammissibile perché reiterativo di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Viene richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva: il giudice deve considerare il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti condanne, verificando se la precedente condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del nuovo reato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è il tema sostanziale censurato dal quinto motivo; la Corte ne ribadisce la valutazione concreta secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una mera reiterazione delle contestazioni di merito, essendo necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilmente riproposta in cassazione in modo generico o meramente reiterativo, se la questione è già stata valutata e respinta dal giudice di merito.
  • La recidiva non può essere valutata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o dell'arco temporale dei precedenti, ma richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra precedenti e nuovo reato, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare la perdurante inclinazione al delitto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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