Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti che avevano convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale di Roma in relazione a un conto corrente affidato, intestato a una società e assistito dalla garanzia personale dell'altro attore, lamentavano addebiti illegittimi per usura oggettiva e soggettiva, anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e asserito illegittimo esercizio dello ius variandi. Avevano anche richiesto, senza esito, la consegna della documentazione contrattuale e contabile. Chiedevano la ripetizione dell’indebito, il risarcimento dei danni e la liberazione del fideiussore. Il Tribunale, espletata CTU e acquisita nel corso delle operazioni peritali documentazione prodotta spontaneamente dalla banca, accoglieva solo in parte la domanda, rideterminando il saldo del conto in misura meno gravosa rispetto a quello contabile della banca, ma rigettando le ulteriori domande. La Corte d’appello respingeva il gravame, ritenendo ammissibile la produzione documentale effettuata dalla banca in sede peritale, irrilevante l’allegazione di usura sopravvenuta, corretta la rilevazione della CMS nel TEG, insussistente il superamento del tasso soglia, legittimo l’anatocismo applicato e infondata la richiesta di liberazione dalla fideiussione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la tardiva produzione della documentazione da parte della banca in sede di consulenza tecnica, senza il loro consenso, in violazione dell’art. 198, comma 2, c.p.c.; con il secondo motivo censuravano la regolamentazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, aderendo alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la documentazione era stata comunque richiesta dagli stessi attori in primo grado e la produzione spontanea della banca in sede peritale aveva sostanzialmente raggiunto il medesimo risultato che si sarebbe avuto con un ordine di esibizione; inoltre i ricorrenti non avevano formulato contestazioni specifiche dopo la CTU. La Corte ha ribadito che, nei giudizi promossi dal correntista o dal fideiussore per far valere nullità di clausole o illegittimità di addebiti bancari, l’onere di allegazione specifica dei fatti e della prova grava sulla parte attrice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese non era configurabile nei termini prospettati: la violazione dell’art. 91 c.p.c. è denunciabile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa, e la facoltà di compensazione resta discrezionale del giudice di merito, senza obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, a un’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 119 TUB
Il correntista può richiedere alla banca la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto; nel caso concreto ciò rilevava ai fini dell’acquisizione dei documenti poi prodotti spontaneamente dall’istituto di credito.
art. 210 c.p.c.
L’istanza di esibizione documentale può essere respinta dal giudice di merito; la successiva produzione spontanea della documentazione può comunque raggiungere il medesimo risultato pratico dell’ordine di esibizione.
art. 198, comma 2, c.p.c.
La censura relativa alla tardiva produzione documentale in sede di consulenza tecnica è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché la documentazione era stata già richiesta dagli attori e non vi erano state contestazioni specifiche dopo la CTU.
art. 2697 c.c.
Nei giudizi promossi dal correntista o dal fideiussore per contestare clausole del conto corrente e addebiti illegittimi, grava sull’attore l’onere di allegare specificamente i fatti costitutivi della domanda e di provarli.
art. 91 c.p.c.
La violazione della norma sulle spese è censurabile in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa; non ricorre quando la parte soccombente è condannata alle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale potere non richiede una specifica motivazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non si confrontavano con principi di diritto consolidati e non superavano il filtro di ammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata del giudizio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione dell’indebito bancario promossi dal correntista o dal fideiussore, l’attore deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda e fornire la prova degli addebiti illegittimi; non può trarre vantaggio dall’assenza di documentazione che egli stesso avrebbe dovuto produrre o chiedere.
- La produzione spontanea, da parte della banca, di documenti richiesti dall’attore e rilevanti per la ricostruzione del rapporto può essere valorizzata dal giudice anche se un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia stata respinta, quando l’acquisizione raggiunga il medesimo risultato probatorio.
- La censura in cassazione sulla regolazione delle spese è ammissibile solo in casi specifici: la violazione dell’art. 91 c.p.c. rileva se le spese vengono poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la mancata compensazione è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione autonoma.
- In sede di legittimità, il contrasto con orientamenti consolidati e la mancata confutazione specifica della proposta ex art. 380-bis c.p.c. possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alle conseguenti statuizioni sanzionatorie sulle spese.
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