Sentenza del 13/11/2015 n. 23233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano acquistato nel 2001 un'abitazione a Roma usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa. L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente notificato un avviso di liquidazione per la decadenza dalle agevolazioni, ritenendo l'immobile un'abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, poiché avente superficie superiore a 240 mq. Le commissioni tributarie di merito avevano annullato l'avviso, ritenendo applicabile il D.M. 4 dicembre 1961 e non adeguatamente provata la contestazione dell'Ufficio. L'Agenzia ha censurato tale interpretazione, sostenendo l'applicabilità del D.M. 2 agosto 1969. I contribuenti hanno eccepito, in via incidentale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per decorso dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, perché fondati su un'errata lettura della sentenza d'appello, ma ha accolto il terzo motivo. Ha stabilito che, ai fini delle agevolazioni prima casa, la qualificazione dell'immobile come abitazione non di lusso deve essere verificata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969 vigenti al momento dell'acquisto, indipendentemente dalla data di costruzione dell'immobile. L'art. 10 del medesimo decreto, che richiama il D.M. 4 dicembre 1961 per determinate costruzioni anteriori, ha natura transitoria e non introduce una disciplina generale alternativa. Poiché era pacifico che l'immobile superasse i 240 mq, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002 era applicabile anche al recupero fiscale delle agevolazioni tributarie. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, artt. 1, 6 e 10
L'art. 6 considera di lusso l'abitazione con superficie utile complessiva superiore a 240 mq; l'art. 10 richiama, per determinate costruzioni basate su licenze anteriori, il D.M. 4 dicembre 1961.
Per verificare il diritto alle agevolazioni prima casa occorre applicare i criteri del D.M. 2 agosto 1969 vigenti al momento dell'acquisto. Il superamento della superficie di 240 mq è sufficiente per qualificare l'immobile come abitazione di lusso, senza necessità di ulteriori elementi. L'art. 10 ha funzione transitoria e non consente, in via generale, di applicare il D.M. 4 dicembre 1961 agli immobili costruiti in epoca anteriore.
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
Le agevolazioni sono collegate alla possibilità di includere gli immobili trasferiti tra le abitazioni non di lusso secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
La disciplina agevolativa rinvia ai criteri oggettivi del D.M. 2 agosto 1969 per determinare se l'immobile possa beneficiare del trattamento fiscale di favore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte prima, nota II-bis
La spettanza delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa deve essere valutata sulla base della nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto, non sulla base della disciplina vigente quando l'immobile è stato costruito.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga biennale dei termini di accertamento opera anche per la liquidazione delle imposte dovute a seguito del recupero di agevolazioni tributarie indebitamente fruite, poiché tali violazioni rientrano tra quelle condonabili previste dalla legge.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
L'eccezione di decadenza dal potere di accertamento è stata respinta perché il termine risultava prorogato dalla L. n. 289 del 2002.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 3
Lo Statuto dei diritti del contribuente costituisce criterio guida nell'interpretazione delle norme tributarie, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria; una legge successiva può quindi modificarne o derogarne le disposizioni, purché lo faccia espressamente.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, la natura di abitazione di lusso va accertata applicando i criteri normativi vigenti alla data dell'acquisto, non quelli vigenti alla data di costruzione dell'immobile.
- Quando la normativa individua una soglia oggettiva, come la superficie superiore a 240 mq, il superamento della soglia può essere sufficiente a escludere l'agevolazione, senza che debbano essere dimostrate ulteriori caratteristiche di lusso.
- Le disposizioni transitorie riferite a immobili costruiti sulla base di licenze anteriori non devono essere interpretate come una disciplina generale alternativa applicabile a ogni immobile di vecchia costruzione.
- Nel giudizio tributario, la Corte di cassazione verifica anzitutto che il motivo di ricorso corrisponda effettivamente alla motivazione della sentenza impugnata; una lettura non corretta della decisione può determinare l'inammissibilità delle censure.
- Le proroghe dei termini di accertamento previste da leggi speciali possono applicarsi anche al recupero di agevolazioni fiscali indebitamente fruite, se la relativa violazione rientra nell'ambito oggettivo della proroga o del condono.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato soltanto dopo l'inizio del giudizio.
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