Cassazione Penale, Sentenza n. 20251/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caso ha impugnato il capo di proscioglimento relativo al reato contestato ex art. 392 c.p. (recisione di rami di un pino e sradicamento di una pianta di edera), chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto. Ha dedotto che il Tribunale si era basato su dichiarazioni contraddittorie della parte civile e non aveva valutato il filmato prodotto in appello, dal quale risultava che il ricorrente si era limitato a recidere il filo spinato sporgente nella sua proprietà senza arrecare danno né sradicare l'edera. L'appello è stato convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando l'interpretazione dell'art. 392 c.p. (violenza sulle cose = danno, trasformazione o mutamento di destinazione o impedimento dell'uso per periodo apprezzabile), la Corte ha verificato che dalle risultanze processuali l'unica condotta accertata era la recisione del filo che sosteneva l'edera e non lo sradicamento della pianta. Le dichiarazioni dei figli e l'ammissione dell'imputato collimavano sul fatto che il filo era stato tagliato; non risultava una modifica delle condizioni della pianta né un danno o una trasformazione rilevante. Perciò la condotta non integra la 'violenza sulle cose' ex art. 392 c.p. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
La Corte interpreta 'violenza sulle cose' come danno, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa, o atto che impedisca l'uso del bene per un periodo apprezzabile; la mera recisione di un filo di sostegno non integra tale nozione se non determina danneggiamento o modificazione rilevante.
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione al proscioglimento; il ricorrente aveva impugnato il capo relativo all'assoluzione ai sensi di questa disposizione (proscioglimento), ma la decisione sulla forma di impugnazione è stata condizionata dalla riforma procedurale.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
In base alla modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022, le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria non sono appellabili e possono essere impugnate con ricorso per cassazione; la Corte ha convertito l'appello in ricorso per cassazione applicando questa regola.
d.lgs. n.150 del 2022
Riforma procedurale che ha inciso sulla proponibilità dell'appello per determinate sentenze di proscioglimento, richiedendo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 392 c.p. occorre dimostrare che la condotta abbia effettivamente danneggiato, trasformato o mutato la destinazione della cosa, o ne abbia impedito l'uso in modo apprezzabile; atti limitati a rimuovere un supporto senza alterare lo stato dell'oggetto o renderne difficoltoso il ripristino di norma non configurano violenza sulle cose.
- La valutazione della 'violenza sulle cose' richiede un esame concreto dell'incidenza della condotta sull'interesse della parte offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi: è decisiva la prova che il bene sia stato effettivamente alterato o che il ripristino sia oneroso o non agevole.
- In presenza di elementi probatori discordanti, la Corte di legittimità può annullare una sentenza se risulta che, secondo corretta interpretazione della norma e dei fatti accertati, il fatto non sussiste; ciò avviene quando le risultanze istruttorie escludono materialmente l'elemento di rilevanza penale richiesto dalla norma.
- Chi impugna un proscioglimento/assoluzione deve in Cassazione inquadrare le doglianze in termini di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; la riforma procedurale può limitare la via d'appello e imporre il ricorso per cassazione.
- È importante produrre e mettere in evidenza elementi documentali (es. filmati) che possano chiarire la dinamica dei fatti: se un filmato dimostra l'assenza di danno o modifica, può risultare decisivo per escludere l'integrazione del reato.
- In casi di lieve entità e interventi limitati (es. rimozione di un filo di sostegno), valutare anche la possibile rilevanza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando applicabile.
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