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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A -Rimborsi - Legittimazione del cessionario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ente aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata negli anni 2001-2003 sui propri acquisti di beni e servizi, nonostante l'Accordo di Sede stipulato con il Governo italiano e ratificato dalla legge n. 50/2001 prevedesse la non imponibilità IVA per gli acquisti connessi alla sua attività istituzionale. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che il cessionario o committente non fosse legittimato a chiedere direttamente all'Erario la restituzione dell'IVA addebitata in rivalsa e versata dai fornitori.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto dell'Ente al rimborso. In applicazione del principio di neutralità dell'IVA e della giurisprudenza della Cassazione, il cessionario può chiedere direttamente il rimborso dell'imposta erroneamente applicata su operazioni non imponibili, soprattutto quando il fornitore non abbia richiesto la restituzione. È stata inoltre riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'Accordo di Sede. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Ente internazionale di ricerca, art. 6, parte XI, lett. b)

    Prevede la non imponibilità sul valore aggiunto per gli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale e all'esercizio delle funzioni dell'Ente.

    La disposizione riconosce all'Ente un'agevolazione fiscale, applicabile agli acquisti istituzionali effettuati in Italia, con conseguente esclusione dell'IVA.

  • Legge n. 50/2001

    Ha ratificato l'Accordo di Sede, rendendo applicabile nell'ordinamento italiano il regime di non imponibilità IVA previsto a favore dell'Ente.

  • Principio di neutralità dell'IVA

    L'IVA non deve gravare definitivamente sui soggetti che operano nell'ambito del sistema d'imposta; pertanto, quando l'imposta sia stata applicata erroneamente su un'operazione non imponibile, il diritto alla detrazione o al rimborso può essere riconosciuto anche al cessionario.

  • Cassazione n. 16330/2014

    Ha affermato che il diritto al rimborso dell'IVA erroneamente liquidata su un'operazione non assoggettabile a imposta può spettare anche al cessionario o committente, in funzione della neutralità dell'imposta.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 20752/2008

    Il cessionario che acquisisce beni nell'esercizio di un'impresa, a differenza del consumatore finale, è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto IVA e può chiedere direttamente all'Erario il rimborso delle somme indebitamente versate.

    Il cessionario che non sia un mero consumatore finale può avere un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria e agire per il rimborso, quando l'IVA sia stata indebitamente applicata e il fornitore non abbia provveduto a recuperarla.

Massime di principio

  • Il cessionario o committente può essere legittimato a chiedere direttamente il rimborso dell'IVA all'Erario quando l'imposta sia stata applicata erroneamente su un'operazione non imponibile o esente, in particolare se il fornitore non ha richiesto il rimborso.
  • La legittimazione diretta è più facilmente riconoscibile per soggetti che partecipano al sistema IVA nell'esercizio di un'attività economica o istituzionale, mentre può essere esclusa o più problematica per il consumatore finale.
  • La presenza di un accordo internazionale ratificato o di una specifica norma interna che riconosca un regime di non imponibilità deve essere verificata con riferimento sia al soggetto beneficiario sia alla natura e alla finalità degli acquisti.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che l'imposta erroneamente addebitata rimanga definitivamente a carico del soggetto che, secondo la legge, non avrebbe dovuto sostenerla.
  • La richiesta di rimborso richiede comunque la prova dell'effettivo pagamento dell'IVA, dell'erronea applicazione dell'imposta, del collegamento dell'acquisto all'attività agevolata e dell'assenza o impraticabilità del recupero tramite il fornitore.

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