Risoluzione n. 40 del 27/06/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione, alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione, afferma che il beneficio fiscale per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati spetta anche se non è stato richiesto nell’atto originario, purché sussistano i requisiti di legge e non sia decorso il termine per il rimborso. Le istanze di restituzione delle maggiori imposte versate possono quindi essere accolte anche in contenzioso, senza necessità di un atto integrativo, fermo restando il controllo sull’effettiva utilizzazione edificatoria entro cinque anni.
Agevolazione ex art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 senza richiesta nell’atto di acquisto
Agevolazione per trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
La risoluzione riguarda l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. Il documento esamina il caso in cui il contribuente non abbia chiesto il beneficio nell’atto di acquisto e chiarisce come debba essere trattata la relativa istanza di rimborso alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Quadro normativo e disciplina del beneficio
La norma prevede che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, scontino:
- imposta di registro dell’1 per cento;
- imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La condizione essenziale per mantenere il beneficio è che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento.
Orientamento precedente dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione richiama il precedente orientamento espresso con la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E, secondo cui, se l’agevolazione non viene richiesta nell’atto di acquisto, è possibile rimediare mediante la redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto precedente, contenente la dichiarazione di voler fruire del regime fiscale agevolato.
Secondo tale impostazione:
- l’atto integrativo costituirebbe un negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento;
- la differenza tra atto originario e atto integrativo sarebbe solo documentale e cronologica;
- la normativa agevolativa non prevedrebbe espressamente l’onere della dichiarazione nell’atto di acquisto a pena di decadenza.
In base a questo indirizzo, l’assenza dell’atto integrativo comportava il rigetto delle istanze di rimborso, anche quando fossero presenti tutti i requisiti sostanziali per il beneficio.
Esito della giurisprudenza di merito e di legittimità
Il documento evidenzia che le controversie promosse dai contribuenti contro i dinieghi di rimborso hanno avuto, sul territorio, esiti costantemente sfavorevoli, sia in giurisprudenza di merito sia di legittimità.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza 11 giugno 2010, n. 14117, ha affermato alcuni principi rilevanti:
- non esiste un principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sia irrevocabilmente perduta;
- è possibile rimediare all’erronea imposizione, nei limiti temporali previsti dall’ordinamento, richiamando l’art. 77 del DPR n. 131 del 1986;
- la richiesta è necessaria solo quando sia espressamente prevista dalla legge oppure quando il beneficio dipenda dalla partecipazione o collaborazione del contribuente nel manifestare determinate intenzioni o qualità non note all’Amministrazione.
Inapplicabilità dell’onere formale al caso dell’art. 33, comma 3
La risoluzione sottolinea che l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 non rientra tra le ipotesi in cui la legge richiede una specifica dichiarazione del contribuente a pena di decadenza.
La Corte ha infatti ritenuto che si tratti di un’agevolazione:
- di carattere generale;
- subordinata alla sola condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento;
- non dipendente da particolari accertamenti o da atti concessori o analoghi.
Di conseguenza, quando il legislatore intende subordinare l’accesso a un trattamento agevolato a specifiche formalità decadenziali, lo prevede espressamente; tale previsione non è presente per il beneficio in esame.
Principio finale e conseguenze operative
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, la risoluzione conclude che il beneficio fiscale spetta, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, anche se non è stato redatto un atto integrativo con la stessa forma dell’atto originario.
Ne deriva che le istanze di rimborso aventi a oggetto la restituzione delle maggiori imposte versate in sede di stipula, quando nell’atto non sia stata invocata l’agevolazione ma i presupposti di legge risultino comunque esistenti, devono essere accolte anche in sede contenziosa.
Verifiche richieste agli uffici
La risoluzione precisa che, in concreto, gli uffici devono accertare:
- la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa;
- l’assenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso;
- il successivo rispetto della condizione essenziale, cioè l’utilizzazione edificatoria dell’area entro i termini di legge.
Il mantenimento dell’agevolazione resta infatti subordinato a tale ultima circostanza, che dovrà essere verificata puntualmente dagli uffici secondo modalità che saranno indicate separatamente dalle competenti Direzioni Centrali.
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