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Ordinanza

Ordinanza n. 8762/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in parte qua e per quanto di interesse di parte ricorrente; - delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e, in particolare, la tabella A/3, la tabella A/7 e la tabella A/8; - dell’Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «Disposizioni modificative dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”»; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202407634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, relative tabelle di valutazione dei titoli e Ordinanza ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024, concernenti l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, per quanto di interesse, l'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, le tabelle A/3, A/7 e A/8 di valutazione dei titoli, l'Ordinanza ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 e gli atti connessi e conseguenti, chiedendone l'annullamento. Tra le censure dedotte, il ricorso prospetta a pagina 35 la mancata effettuazione delle procedure AIR e VIR previste dal D.P.C.M. 169/2017 e contesta inoltre il mancato o non adeguatamente documentato coinvolgimento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire, quale adempimento istruttorio, una relazione dell'Amministrazione resistente contenente informazioni sia sull'effettuazione delle procedure AIR e VIR di cui al D.P.C.M. 169/2017, sia sulla richiesta del parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il Ministero dovrà depositare la relazione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'udienza pubblica di discussione del merito è stata fissata al 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali impugnate; il testo non contiene una specifica interpretazione della norma.

  • D.P.C.M. 169/2017

    Il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull'effettuazione delle procedure AIR e VIR, senza ancora pronunciarsi sulla loro necessità o sulla legittimità degli atti impugnati.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate come base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori; il testo non specifica l'applicazione individuale di ciascuna norma.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, occorre verificare se l'amministrazione abbia svolto specifici adempimenti preparatori, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione istruttoria su tali attività, rinviando la decisione di merito.
  • In una controversia relativa a un atto amministrativo generale o normativo, la verifica giudiziale degli adempimenti concernenti AIR, VIR e acquisizione di pareri può richiedere l'acquisizione preliminare di informazioni documentate dall'amministrazione procedente.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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