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Sentenza

Sentenza n. 7576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione prima), n. 00776/2022, resa tra le parti.​

Giustizia amministrativa202302374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale provinciale di diffida a eseguire le procedure di bonifica del sito contaminato, adottata ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società che aveva svolto attività di fusione della ghisa nel sito dal 1966 al 1999 e il suo rappresentante legale hanno appellato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 776/2022, che aveva respinto il ricorso contro la diffida provinciale del 9 dicembre 2016. In primo grado avevano dedotto difetto di istruttoria per l’uso di dati non aggiornati e prevalentemente elaborati da privati, tardività dell’accertamento della responsabilità, insufficienza della prova del nesso causale, mancata considerazione di possibili cause alternative o concorrenti e illegittimità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza. In appello hanno riproposto tali censure, contestato l’omessa pronuncia e l’integrazione postuma della motivazione da parte del TAR, insistito sull’assenza di una falda, sulla non correlazione tra le sostanze rilevate e la precedente attività industriale, sulle condotte dei successivi proprietari e sullo sversamento di calamina del 2002; hanno inoltre chiesto una verificazione o una CTU e censurato la condanna alle spese di primo grado in favore di una società che assumevano non essersi costituita.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è infondato: l’impresa era stata coinvolta nel procedimento, aveva presentato osservazioni e partecipato alle attività tecniche; le indagini private erano state esaminate e validate da ARPA e la normativa non ne preclude l’acquisizione. Il secondo motivo è infondato: gli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006 non fissano un termine perentorio per avviare o concludere il procedimento; la Provincia si è attivata dopo la comunicazione ARPA del superamento delle CSC e la ricostruzione non è stata smentita da prove di fattori causali alternativi. Il terzo motivo è infondato: gli elementi indiziari, tra cui la presenza di scorie di fonderia e l’unicità dell’attività produttiva svolta dalla società, consentivano di ricondurre la contaminazione all’attività della fonderia secondo il criterio del “più probabile che non”; la non campionabilità di alcuni piezometri è compatibile con i tempi di ricarica della falda, mentre l’ipotesi di cause esterne non è stata provata. Non occorreva una prova certa o una dimostrazione superiore al 50% in termini diversi dal criterio probabilistico indicato dal Collegio; una volta forniti elementi indiziari sufficienti, spettava agli appellanti provare concretamente una diversa dinamica causale. La richiesta di CTU o verificazione è stata respinta perché non può supplire all’onere probatorio della parte. Il quarto motivo è infondato: il TAR aveva esaminato le circostanze dedotte e l’asserito aggravamento dovuto all’inerzia dei successivi proprietari non è stato provato; il mero mancato accoglimento delle domande non costituisce omessa pronuncia. Il quinto motivo è infondato: accertata la responsabilità e il superamento delle CSC, la Provincia poteva prescrivere le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, cui segue la bonifica. Il sesto motivo è infondato: i motivi aggiunti del 2017 e del 2019 sviluppavano argomenti già dedotti e potevano ritenersi assorbiti per assorbimento logico-necessario; i poteri istruttori del giudice non sostituiscono la prova liberatoria spettante alla società. Il settimo motivo, relativo alle spese di primo grado, è infondato: l’eventuale erronea indicazione della società beneficiaria è un errore materiale da far correggere con istanza al giudice che ha emesso la sentenza ai sensi dell’art. 86 c.p.a., non un motivo d’appello. Le spese del grado sono state poste a carico della società appellante e liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle tre parti costituite: Provincia di Brescia, Comune e società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Gli artt. 244 e 245 d.lgs 152 del 2006, richiamati dall’appellante, non prevedono un termine perentorio, decorrente dalla conoscenza di una potenziale contaminazione, entro il quale deve essere avviato e concluso il procedimento di diffida, ma sanciscono che la Provincia, una volta ricevuta la comunicazione del superamento delle CSC, svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile e lo diffida a provvedere, sentito il Comune.

    La Provincia, ricevuta la comunicazione del superamento delle CSC, deve indagare per individuare il responsabile e diffidarlo, sentito il Comune; la disposizione non stabilisce un termine perentorio per avviare o concludere il procedimento.

  • artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006

    Ai sensi dell’art. 244 del d.lgs n. 152/2006, la Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di superamento dei valori delle CSC, prescrive al soggetto responsabile l’adozione dei provvedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto, ivi comprese le misure di prevenzione e messa in sicurezza (MISE).

    A seguito del superamento delle CSC, la Provincia può prescrivere al soggetto responsabile i provvedimenti previsti dal Titolo V della Parte IV del decreto, comprese le misure di prevenzione e messa in sicurezza; accertata la responsabilità, tali misure possono essere ingiunte in vista della bonifica.

  • art. 6 l. 241/1990

    Quanto all’asserito utilizzo di dati non aggiornati e provenienti da privati, è sufficiente osservare che, per un verso, le indagini ambientali svolte sul sito sono sempre stata esaminate e validate dalla locale ARPA e, per altro verso, né l’art. 6 l. 241 del 1990 né l’art. 244, co. 2, d. lgs. 152/2006, richiamati dagli appellanti, recano una preclusione all’acquisizione istruttoria dei dati tecnici forniti da privati la cui correttezza ed attendibilità sono state puntualmente vagliate dall’amministrazione.

    L’art. 6 l. 241/1990 non impedisce all’amministrazione di acquisire dati tecnici forniti da privati, purché ne vagli correttezza e attendibilità; nel caso concreto, le indagini erano state esaminate e validate da ARPA.

  • art. 101 c.p.a.

    Con i motivi aggiunti del 2017 e del 2019 le ricorrenti si sono limitate ad articolare ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso già proposti (con riguardo, in particolare, all’assenza di una “falda” e all’insussistenza dei presupposti per l’imposizione di MISE).

    La riproposizione in appello di argomenti già sviluppati nei motivi aggiunti non impone una distinta pronuncia quando essi sostengono censure già esaminate e respinte; nel caso concreto le doglianze sono state considerate assorbite.

  • art. 86 c.p.a.

    Nel giudizio di primo grado si è costituita la società “-OMISSIS- s.r.l. in Liquidazione”, sicché il T.a.r. nel disporre la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti costituite, tra cui “la società La -OMISSIS- s.r.l. in liquidazione” è incorso in un evidente errore materiale che deve essere oggetto di apposita istanza al giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 86 c.p.a., non potendo essere fatto valere quale motivo di appello.

    L’errore materiale nell’indicazione della parte beneficiaria delle spese va sottoposto al giudice che ha pronunciato la decisione mediante l’apposita istanza di correzione e non può essere fatto valere come motivo d’appello.

Massime di principio

  • Nell’individuazione del responsabile della contaminazione, il nesso causale tra l’attività svolta nell’area e l’inquinamento è accertato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”: l’ipotesi causale amministrativa deve risultare più probabile della sua negazione, secondo l’id quod plerumque accidit.
  • Quando l’amministrazione fornisce elementi indiziari sufficienti a imputare, anche presuntivamente, l’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo fornire una prova liberatoria concreta: non basta prospettare genericamente possibili responsabilità di terzi o cause esterne, ma occorre dimostrare la dinamica degli avvenimenti e individuare lo specifico fattore causale alternativo.
  • L’amministrazione può utilizzare dati tecnici prodotti da privati nell’istruttoria ambientale, se ne verifica puntualmente correttezza e attendibilità; la validazione da parte dell’organo tecnico pubblico è idonea a fondare l’utilizzo dei dati.
  • Gli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006 non prevedono un termine perentorio per avviare o concludere il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione; ricevuta la comunicazione del superamento delle CSC, la Provincia svolge le indagini necessarie e, individuato il responsabile, lo diffida a provvedere, sentito il Comune.
  • Accertato il superamento delle CSC e individuato il responsabile, la Provincia può prescrivere le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, in funzione della successiva bonifica.
  • I poteri istruttori del giudice non possono essere utilizzati per supplire alla mancata prova liberatoria gravante sul destinatario dell’ordinanza; inoltre, il mancato accoglimento delle domande non integra omessa pronuncia e le doglianze logicamente assorbite non richiedono un autonomo esame.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiAppelloIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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