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Sentenza

Sentenza n. 16186/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202311191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità, perché la ricorrente ha effettuato il pagamento ridotto e ha così conseguito un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso, diretto all’eliminazione degli atti impugnati. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere come previsto dal tenore letterale della legge. Spese compensate tra tutte le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti regionali di riparto del payback per il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, compresi gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e la determinazione degli importi ridotti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023, la determinazione degli importi ridotti pubblicata il 21 luglio 2023, gli atti di validazione del fatturato e gli atti statali presupposti, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione regionale n. 444 del 28 luglio 2023. Contestava il riparto tra le aziende fornitrici del superamento del tetto di spesa per gli acquisti del Servizio sanitario nazionale negli anni 2015-2018, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Prima dell’udienza, ha dichiarato di avere aderito al pagamento ridotto previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Ritenuto che, nonostante in base al tenore letterale della legge al suddetto pagamento ridotto consegua «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);

    L’adesione al pagamento ridotto previsto dalla norma non determina processualmente la cessazione della materia del contendere quando il bene conseguito è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati: la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente, avvalendosi del pagamento ridotto previsto dalla legge, consegue un’utilità diversa da quella perseguita con l’azione di annullamento, consistente nell’eliminazione degli atti impugnati, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la legge collega letteralmente al pagamento la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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