Sentenza del 20/07/2021 n. 20650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2004 che, applicando gli studi di settore, rilevava maggiori ricavi per Euro 69.409,00 con conseguenti maggiori imponibili e sanzioni; dedotta invalidità della notifica dell'invito a comparire per difetto di indirizzo e per modalità di compiuta giacenza
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la validità della notifica dell'invito a comparire eseguita all'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi della contribuente (domicilio fiscale della persona fisica che coincide con l'imprenditore individuale), ritenendo che per l'impresa individuale il destinatario degli atti tributari è la persona fisica titolare. Ha inoltre ritenuto valida la compiuta giacenza in base alla CAD e all'attestazione dell'ufficiale postale; ha dichiarato inammissibili o infondati i profili relativi alla carenza di trascrizione degli atti postali e alla presunta insufficiente motivazione nei termini prospettati. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (Euro 4.100,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis
norma che introduce gli studi di settore, strumenti utilizzati dall'Amministrazione per accertamenti basati su presunzioni semplici
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3-bis
prevede l'invito a comparire per il contraddittorio preventivo; la notifica di tale invito segue le regole ordinarie delle notificazioni tributarie
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58
disciplina l'obbligo del contribuente di indicare il domicilio fiscale in dichiarazione; da tale dichiarazione l'amministrazione può fare decorrere le notificazioni
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c
la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario
stabilisce il principio per la validità delle notificazioni degli atti tributari al domicilio fiscale
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
richiamata in relazione ai diritti e garanzie del contribuente nello svolgimento del procedimento tributario
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8
disciplina la notificazione a mezzo posta e la compiuta giacenza; l'attestazione relativa è fatta dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento/CAD
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
contesti di legittimità invocati: vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte richiama i limiti dell'art. 360, in particolare la nozione ristretta di 'fatto' per il n.5
art. 149 c.p.c.
citato dal ricorrente in tema di ritualità delle notificazioni; la Corte valuta comunque l'assenza di autosufficienza probatoria del ricorso
Massime di principio
- Nelle imprese individuali il destinatario degli atti tributari e dell'obbligazione fiscale è la persona fisica titolare; quindi le notificazioni possono validamente essere eseguite al domicilio fiscale indicato nella dichiarazione della persona fisica
- L'amministrazione finanziaria non è obbligata a verificare l'attualità o la corrispondenza tra domicilio indicato in dichiarazione e residenza anagrafica; la notifica eseguita all'indirizzo scelto dal contribuente nella dichiarazione è valida anche se privo di numero civico
- La compiuta giacenza effettuata dall'ufficiale postale, attestata sulla CAD/avviso di ricevimento, costituisce prova rilevante della regolare notificazione a mezzo posta; per contestarla in cassazione è necessario trascrivere o allegare integralmente gli atti postali per rispettare il principio di autosufficienza
- Gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici: uno scostamento dal risultato degli studi non giustifica automaticamente l'accertamento senza ulteriori elementi probatori che ne corroborino la gravità, precisione e concordanza
- In ricorso per cassazione le doglianze sulla ritualità delle notifiche richiedono l'allegazione/trascrizione completa dei documenti relativi al procedimento notificatorio; in mancanza la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza
- La nozione di 'fatto' ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, è restrittiva e non comprende mere questioni o argomentazioni giuridiche; le censure di motivazione che vertono su questioni giuridiche rientrano nei limiti degli altri motivi di cassazione
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