Cassazione Civile, Ordinanza n. 02623/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'omicidio di un soggetto e dai due distinti processi penali instaurati contro diversi concorrenti nel reato, conclusi con due provvisionali in favore della sorella della vittima, pari rispettivamente a euro 130.000 e euro 200.000. La beneficiaria otteneva dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso il pagamento della prima provvisionale e, quanto alla seconda, solo la differenza tra euro 200.000 e quanto già percepito, cioè euro 70.000. Ella agiva quindi in giudizio contro il Ministero per ottenere il residuo di euro 130.000, sostenendo che i due provvedimenti penali dessero luogo a due titoli autonomi e a due crediti distinti, sicché il Fondo avrebbe dovuto corrispondere entrambe le provvisionali integralmente. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il danno fosse unico e che l'importo complessivamente liquidabile dovesse essere commisurato al pregiudizio globale derivante dall'unico fatto illecito, a prescindere dal numero dei concorrenti nel reato. La Corte d'appello invece accoglieva il gravame, affermando che l'amministrazione non potesse rideterminare le somme riconosciute dal giudice penale e che la seconda sentenza avesse creato un autonomo diritto di credito, aggiungendo anche gli accessori sulle spese legali. Il Ministero ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1292, 1294 c.c., 187 c.p., 533 c.p.p. e della l. n. 512/1999, sostenendo che il danno fosse unitario e che, in applicazione della solidarietà e della compensatio lucri cum damno, la vittima avesse diritto a una sola posta risarcitoria, non potendo cumulare due volte il ristoro per il medesimo evento lesivo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando un precedente conforme e affermando che, quando il medesimo reato è commesso da più persone e vi sono più condanne in distinti processi con diverse provvisionali, occorre verificare caso per caso quale pregiudizio sia stato concretamente valutato da ciascun giudice penale; non è automatica la sommatoria delle provvisionali, perché la prestazione risarcitoria resta unica e deve essere eseguita una sola volta, evitando un'indebita locupletazione del danneggiato. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello con rinvio, indicando che il giudice di rinvio dovrà accertare se la seconda provvisionale sia stata disposta come nuova valutazione complessiva del danno, tenendo conto della precedente erogazione, oppure se configuri un credito aggiuntivo; nel frattempo ha escluso che il Fondo avesse compiuto un sindacato inammissibile sul contenuto della sentenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione. La decisione di legittimità afferma che l'obbligazione del Fondo di rotazione non coincide automaticamente con la somma aritmetica delle provvisionali liquidate in distinti processi penali riguardanti il medesimo fatto dannoso: occorre verificare in concreto quale pregiudizio sia stato considerato dal primo e dal secondo giudice penale, per stabilire se la seconda provvisionale rappresenti una nuova quantificazione complessiva del danno già valutato oppure un autonomo credito aggiuntivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva ritenuto, in modo troppo automatico, che i due provvedimenti penali generassero due titoli integralmente cumulabili. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana; il danno da un unico fatto illecito deve essere considerato unitariamente ai fini del ristoro
art. 2055 c.c.
evocato per affermare che, in caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ciò che conta è l'unicità dell'evento dannoso e la correlata obbligazione solidale
art. 1292 c.c.
richiamato per descrivere la struttura dell'obbligazione solidale, che implica una prestazione identica e unica
art. 1294 c.c.
richiamato nel quadro della solidarietà passiva dei coobbligati per il medesimo debito risarcitorio
art. 187 c.p.
menzionato tra le norme invocate nel ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione
art. 533 c.p.p.
menzionato tra le norme invocate nel ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione
l. n. 512/1999
la legge istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; l'obbligazione del Fondo è trattata come obbligazione ex lege di natura solidaristica e surrogatoria
art. 6, comma 4, l. n. 512/1999
richiamato per affermare che, dopo il pagamento, il Fondo è surrogato nei diritti del creditore soddisfatto verso i debitori
Massime di principio
- Quando il medesimo evento dannoso sia imputato a più autori e la vittima ottenga provvisionali in distinti giudizi penali, non opera automaticamente la sommatoria aritmetica delle provvisionali, perché il credito risarcitorio resta unico e deve essere soddisfatto una sola volta.
- Ai fini dell'intervento del Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, l'amministrazione non può essere considerata vincolata in modo meramente meccanico alla quantificazione formale delle singole provvisionali; occorre verificare se il giudice penale successivo abbia consapevolmente rideterminato l'intero pregiudizio già considerato dal precedente giudice.
- La pluralità delle sentenze di condanna e delle provvisionali non equivale di per sé a pluralità di danni risarcibili, se il fatto lesivo è unico: ciò che rileva è l'unicità della prestazione dovuta al creditore.
- Il pagamento effettuato dal Fondo, come quello di uno dei coobbligati solidali, è satisfattivo del credito e non può tradursi in un ristoro eccedente il danno effettivamente subito, per il principio di integralità del risarcimento e di compensatio lucri cum damno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02588/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02591/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02592/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →