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Ordinanza

Ordinanza n. 655/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Proserpio n. 3 del 10.03.2026, Reg. Gen. n. 5, notificata in data 16.03.2026, con la quale è stata ordinata al ricorrente “1. L’immediata dismissione di qualunque tipo di scarico fognario dal piano seminterrato dell’immobile sito in Via Villette n.12, fino a successiva autorizzazione degli enti preposti; 2. Di eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, una verifica tecnica atta ad accertare il reale percorso delle tubazioni degli scarichi fognari delle acque reflue del piano seminterrato”, nonché, ove occorra, per l’annullamento della relazione di sopralluogo prot. 600 del 12.02.2026 e della segnalazione prot. 512 del 09.02.2026, e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che impone l’immediata dismissione degli scarichi fognari dal piano seminterrato di un immobile e l’esecuzione di una verifica tecnica sul percorso delle tubazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Proserpio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché, ove occorra, della relazione di sopralluogo e della segnalazione presupposte. L’ordinanza imponeva l’immediata dismissione di qualunque scarico fognario proveniente dal piano seminterrato dell’immobile e, entro trenta giorni dalla notificazione, una verifica tecnica diretta ad accertare il percorso delle tubazioni degli scarichi delle acque reflue. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si concentra sull’assenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Il Comune aveva assicurato che non avrebbe adottato atti esecutivi prima dell’assegnazione del bene a terzi. Inoltre, non è stato ravvisato un concreto pericolo di denuncia penale per inottemperanza, poiché il bene è nella disponibilità del custode e, nell’ambito della vendita giudiziaria, gli interventi di regolarizzazione spettano all’assegnatario quando l’irregolarità non determina l’incommerciabilità del bene. Il giudice ha ritenuto che, fino al compimento della procedura di vendita, gli obblighi di facere gravanti sul proprietario esecutato siano inesigibili, per evitare l’interruzione o l’aggravamento della procedura mediante il rientro del proprietario nella detenzione dell’immobile. Ha inoltre considerato che l’esecuzione di opere da parte del proprietario dopo la messa in vendita potrebbe alterare, a suo danno, il valore del bene già stimato tenendo conto dei vizi indicati nell’ordinanza. Ne consegue che, allo stato, l’atto non produce un danno attuale, essendo l’obbligo inesigibile fino all’eventuale interruzione della procedura per mancata assegnazione a terzi o alla sua revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando il provvedimento impugnato non determina, nelle more del giudizio, un danno attuale e concreto per il ricorrente, anche se l’atto contiene obblighi di facere formalmente immediatamente efficaci.
  • Quando un immobile è sottoposto a vendita giudiziaria e si trova nella disponibilità del custode, gli obblighi di regolarizzazione gravanti sul proprietario esecutato possono essere considerati inesigibili fino al compimento della procedura, qualora la loro esecuzione possa interferire con la vendita e la regolarizzazione spetti all’assegnatario.
  • L’assenza di un concreto rischio di esecuzione coattiva o di conseguenze penali per l’inottemperanza esclude, in mancanza di altri pregiudizi attuali, la sussistenza del periculum in mora.
  • L’esecuzione di opere sull’immobile già posto in vendita giudiziaria può essere cautelarmente non esigibile quando rischi di alterare il valore del bene a danno del proprietario esecutato, soprattutto se il bene è stato stimato tenendo conto delle irregolarità oggetto dell’ordine amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInquinamento ed emissioniTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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