Cassazione Civile, Ordinanza n. 23107/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero dell'IMU dovuta per l'anno 2014 in relazione al possesso di un immobile destinato ad attività alberghiera. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché ritenuto non provato il tempestivo perfezionamento della notifica dell'atto presupposto, cioè dell'avviso di accertamento, con conseguente maturazione della decadenza della pretesa impositiva. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo che il Comune, non essendosi costituito nel primo grado, fosse decaduto dalla possibilità di produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, sicché non poteva essere valutato il documento attestante la notificazione a mani proprie dell'atto preliminare in data 6 settembre 2019. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che si trattasse di un mero documento producibile in appello, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che, per la disciplina applicabile al giudizio, trovava piena applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che consente alle parti la produzione di nuovi documenti in appello. Ha quindi ritenuto erronea la decisione del giudice di secondo grado che aveva escluso la produzione documentale solo perché il Comune non si era costituito in primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
"È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti."
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello; tale facoltà non è esclusa dal mancato esercizio del potere difensivo nel primo grado e non è soggetta alle condizioni dell'art. 345 c.p.c., per il principio di specialità.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
I documenti tardivamente depositati nel primo grado, se acquisiti al fascicolo processuale, possono essere esaminati anche in appello perché prodotti entro il termine perentorio previsto dalla norma.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
La Corte richiama la disciplina transitoria e osserva che il giudizio di appello era già pendente alla data di entrata in vigore del decreto.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 4, comma 2
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui faceva decorrere l'applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi instaurati in secondo grado dal giorno successivo all'entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato successivamente.
Corte cost. 27 marzo 2025, n. 36
È richiamata per affermare l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria del d.lgs. n. 220/2023.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per il principio di specialità: nel rapporto tra codice di procedura civile e processo tributario prevale la disciplina speciale tributaria.
art. 345 c.p.c.
La Corte esclude che i limiti alle nuove prove in appello propri del processo civile ordinario si applichino al processo tributario in presenza della disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in via generale dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, senza le restrizioni previste per il processo civile ordinario dall'art. 345 c.p.c.
- Il mancato deposito o la mancata costituzione della parte nel primo grado non comportano, di per sé, una preclusione alla produzione documentale in appello nel giudizio tributario.
- Anche documenti irregolarmente o tardivamente prodotti nel primo grado possono essere valutati in appello se acquisiti al fascicolo processuale e se rientrano nella disciplina speciale del processo tributario.
- Nel rapporto tra norme processuali civili ordinarie e norme processuali tributarie vale il principio di specialità, per cui la disciplina tributaria prevale su quella del codice di procedura civile.
- In tema di ricorso per cassazione, è censurabile la sentenza di merito che applichi una preclusione documentale non prevista dalla disciplina processuale tributaria speciale.
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