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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2146/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il risarcimento di danni derivanti dall'esondazione del fiume Tronto (8-10 aprile 1992). Il Tribunale di prime cure aveva rigettato per difetto di legittimazione; il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TRAP) aveva riconosciuto la legittimazione ma dichiarato prescritto il diritto al risarcimento. I ricorrenti hanno impugnato sostenendo (i) che la prescrizione era stata dichiarata sulla base di un dies a quo non adeguatamente allegato dal Ministero e in contrasto con gli artt. 2935 e 2938 c.c.; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c. per inadempimento del Ministero all'onere di allegazione e di prova della prescrizione; (iii) errata applicazione dell'art. 2935 c.c., poiché la decorrenza della prescrizione non poteva essere fatta coincidere con la semplice conoscenza dell'evento (esondazione) quando la rapportabilità causale dipendeva da elementi tecnico-scientifici rilevabili solo successivamente (es. indagini tecniche e procedimento penale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il TRAP avesse erroneamente sussunto la fattispecie nell'art. 2935 c.c.: pur avendo adottato la norma corretta, il giudice di merito ha ristretto il suo significato riducendo il parametro alla "normale diligenza" senza considerare che, nella fattispecie, la conoscenza della rapportabilità causale richiedeva accertamenti tecnico-scientifici. Di conseguenza la sentenza n. 149/2019 del TRAP è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione; le altre doglianze sono state assorbite. La decisione ha quindi annullato la declaratoria di prescrizione e rimandato il procedimento per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"; e la formulazione giurisprudenziale citata: "il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere - usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato"

    La Corte ricorda che la prescrizione decorre dal momento in cui il titolare poteva effettivamente esercitare il diritto, valutando non solo la diligenza ordinaria ma anche la conoscenza tecnico-scientifica necessaria per comprendere il nesso di causalità; se la rapportabilità richiede indagini tecniche, il semplice verificarsi dell'evento non fa scattare automaticamente il dies a quo

  • art. 2938 c.c.

    Citato dai ricorrenti in connessione alla disciplina della prescrizione; non è riportata una specifica applicazione diretta nella motivazione della Cassazione oltre al richiamo generale alla decorrenza prescrizionale

  • art. 2697 c.c., secondo comma

    Richiama il principio secondo cui l'onere della prova grava su chi vuol far valere un fatto; i ricorrenti lamentavano che il Ministero non avesse assolto l'onere di allegazione/prova della prescrizione. La Corte, pur assorbendo le altre censure, sottolinea che il giudice di merito non può spostare ingiustificatamente l'onere probatorio sui danneggiati

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n.3

    Citato in motivazione per delimitare il vizio censurabile (falsa applicazione della legge) in sede di legittimità: la cassazione è fondata quando la fattispecie concreta è sussunta in modo errato nella norma applicata

Massime di principio

  • Per i danni la prescrizione decorre quando il danneggiato poteva avere una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale, tenendo conto non solo della diligenza ordinaria ma anche della conoscenza tecnico-scientifica richiesta; il semplice verificarsi dell'evento (es. alluvione) non sempre fa scattare il dies a quo se il nesso di causalità è di natura tecnica
  • Se la opponente eccepisce la prescrizione, deve indicare e, se necessario, provare le circostanze (dies a quo) da cui essa decorre; non è corretto gravare automaticamente sull'attore l'onere di provare quando avrebbe potuto avere conoscenza del nesso causale
  • Quando la valutazione della decorrenza della prescrizione implica accertamenti tecnico-scientifici, il giudice di merito deve valutare la conoscibilità di tali elementi e, se necessario, disporre consulenze tecniche o richiedere elementi istruttori prima di dichiarare la prescrizione
  • Nel caso di controversie con procedimenti penali o perizie disponibili, la data di acquisizione di atti tecnici o la data di rinvio a giudizio possono assumere rilievo come possibile dies a quo, ma va sempre valutata la concreta capacità dei danneggiati di comprendere il nesso causale in quel momento
  • In sede di impugnazione per falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c. n.3), è sindacabile la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma; argomentazioni di mera valutazione meramente fattuale restano in genere riservate al giudice di merito

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