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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4075 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva accolto l'appello della società in relazione alla rettifica del reddito d'impresa per il 2003. L'accertamento riguardava, tra l'altro, l'utilizzo di criteri diversi per la valutazione di categorie omogenee di rimanenze e l'omessa indicazione nella nota integrativa dei criteri e dei parametri utilizzati per determinare il valore normale di mercato. L'Agenzia ha denunciato omessa pronuncia, violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla valutazione delle rimanenze e vizio di motivazione, contestando inoltre che il condono relativo al 2002 potesse cristallizzare i valori contabili anche per il periodo d'imposta 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in relazione a tutti e tre i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'Agenzia non aveva indicato in modo autosufficiente se e dove la questione dell'omessa pronuncia fosse stata sottoposta al giudice d'appello. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché contestava in realtà un accertamento di fatto, relativo alla prova della congruità del valore di mercato delle rimanenze, non riesaminabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del requisito di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza favorevole alla società è quindi rimasta ferma e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.669 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    La CTR aveva ritenuto che il condono tombale relativo al 2002 avesse determinato la cristallizzazione dei valori contabili delle rimanenze a fine esercizio, trasferiti nel bilancio iniziale del 2003. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2423-bis c.c.

    La CTR ha richiamato il principio di prudenza quale fondamento della valutazione delle rimanenze al minore tra costo e valore di realizzo.

  • Art. 2426, n. 9, c.c.

    "le rimanenze - sono iscritte al valore di realizzo, se minore al costo di acquisto"

    La disposizione è stata utilizzata dalla CTR per ritenere legittima la svalutazione delle rimanenze quando il loro valore di realizzo o di mercato sia inferiore al costo.

  • Art. 2427 c.c.

    La norma disciplina il contenuto della nota integrativa. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto che la nota integrativa confermasse il criterio della valutazione al valore di mercato quando inferiore al costo.

  • Art. 83 TUIR

    La CTR lo ha richiamato in relazione al recepimento, mediante la modifica normativa del 2007, dei criteri contabili applicabili alla determinazione del reddito d'impresa.

  • Art. 92 TUIR

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina fiscale della valutazione delle rimanenze; la Cassazione non ha affrontato nel merito la censura.

  • Art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che il ricorrente dimostri in modo autosufficiente che la questione era stata effettivamente proposta al giudice di merito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le censure relative alla motivazione era necessario formulare una specifica indicazione riassuntiva del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancanza di tale requisito ha comportato l'inammissibilità del terzo motivo.

  • Art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra questioni di diritto, esaminabili in cassazione, e valutazioni di fatto, non riesaminabili nella sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione ritualmente dedotto.

  • Principio contabile internazionale n. 2 e regolamento CE n. 1606/2002

    "le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo"

    La CTR ha richiamato il criterio del minore tra costo e valore netto di realizzo per giustificare la svalutazione delle rimanenze. Anche questa statuizione non è stata verificata nel merito dalla Cassazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è sufficiente affermare che il giudice abbia omesso di pronunciarsi: occorre indicare precisamente quando e dove la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, rispettando il principio di autosufficienza.
  • La valutazione della congruità del valore di mercato delle rimanenze e della documentazione fornita dall'impresa è normalmente una questione di fatto, non riesaminabile in cassazione tramite una semplice denuncia di violazione di legge.
  • Per sostenere fiscalmente una svalutazione delle rimanenze è opportuno documentare criteri uniformi per categorie omogenee, parametri oggettivi del valore di mercato o di realizzo e le relative motivazioni nella nota integrativa.
  • Il principio contabile del minore tra costo e valore netto di realizzo può giustificare la svalutazione delle rimanenze quando il minor valore sia effettivo, documentato e applicato coerentemente.
  • Gli effetti di un condono su valori contabili e periodi d'imposta successivi devono essere verificati alla luce della specifica disciplina normativa; la decisione in esame, essendo fondata sull'inammissibilità del ricorso, non costituisce una pronuncia definitiva di merito su tale estensione.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono censurare specificamente la sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre contestazioni rivolte direttamente alla condotta o alla documentazione della controparte.

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