Ordinanza n. 754/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il collegato ricorso RG 1238/2023 e di tutti i successivi connessi atti e provvedimenti collegati anche non conosciuti e conseguenti intimando sin d’ora il GSE a sospendere ogni attività di recupero e compensazione in quanto illegittima e infondata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti relativi al prelievo sugli extraricavi e alle conseguenti attività di recupero e compensazione poste in essere dal GSE
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestori energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con un ricorso collegato, i provvedimenti relativi al prelievo sugli extraricavi e agli atti conseguenti, chiedendo in via cautelare la sospensione della loro efficacia e l’inibizione delle attività di recupero e compensazione da parte del GSE. La ricorrente ha allegato che le compensazioni imposte avrebbero compromesso la propria sostenibilità finanziaria, fino a determinarne l’insolvenza. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non comprovato, mediante elementi adeguati, il pregiudizio finanziario dedotto dalla ricorrente. La verosimiglianza del rischio di insolvenza è stata inoltre smentita dai dati prodotti dal GSE, non contestati, dai quali risultavano un patrimonio netto e un attivo circolante ampiamente superiori al credito residuo del GSE. Il Collegio ha aggiunto che, considerato il tempo di maturazione delle pretese relative al prelievo sugli extraricavi, sull’operatore gravava un onere di qualificata diligenza, che imponeva di predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative adeguate. Infine, il pregiudizio dedotto, essendo esclusivamente economico, è stato ritenuto integralmente risarcibile nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della funzionalità dell’impianto all’attività agricola della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; la domanda è stata respinta per l’assenza di adeguata prova del pregiudizio e degli altri presupposti della tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’operatore che deduca che un’attività di recupero o compensazione compromette la propria sostenibilità finanziaria deve fornire elementi concreti e adeguati a dimostrare il rischio effettivo di insolvenza; la mera allegazione del pregiudizio economico non è sufficiente.
- La produzione, non contestata, di dati dai quali risultino patrimonio netto e attivo circolante ampiamente superiori al credito azionato è idonea a escludere, allo stato cautelare, la verosimiglianza del rischio di insolvenza allegato dal ricorrente.
- Il tempo di maturazione delle pretese economiche connesse a un prelievo sugli extraricavi può fondare, a carico dell’operatore qualificato, un dovere di predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare gli effetti finanziari dell’obbligazione.
- Un pregiudizio di natura esclusivamente economica, integralmente suscettibile di ristoro all’esito favorevole del giudizio, non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare.
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