Cassazione Penale, Ordinanza n. 12462/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Una persona è stata condannata dal GIP alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, con sostituzione in sessantaquattro giorni di lavoro di pubblica utilità, per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno, in relazione a un accertamento con etilometro che aveva registrato tassi alcolemici pari a 2,57 g/l e 2,40 g/l. La difesa ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione per l’inappellabilità della sentenza in ragione della pena sostitutiva applicata. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, assumendo che il test alcolemico fosse inutilizzabile perché effettuato con apparecchio non regolarmente omologato e non annualmente tarato, con richiamo agli artt. 192, 530, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., all’art. 379 d.P.R. n. 495/1992 e al D.M. 22 maggio 1990, n. 196; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, poiché la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità va considerata pena ai fini di tale norma. Trasformate le censure in motivi di legittimità, la Corte le ha giudicate inammissibili: il primo motivo era generico e privo di specificità, perché il verbale di accertamento e la CNR attestavano omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro, mentre la difesa non aveva allegato elementi specifici idonei a contestarne il corretto funzionamento; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando tasso alcolemico elevato, guida notturna e zona frequentata, con rischio per la pubblica incolumità; il terzo motivo è stato disatteso perché l’art. 186, comma 2-septies, cod. strada impedisce di ritenere prevalenti o equivalenti le attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, consentendo solo la riduzione sulla pena già aumentata per l’aggravante. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata, con tasso alcolemico superiore alla soglia rilevante per la fascia più grave.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Prevede l’aggravante per la commissione del fatto in determinate fasce orarie notturne.
art. 186, comma 2-septies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Stabilisce che le attenuanti concorrenti con l’aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; la diminuzione si applica sulla pena risultante dall’aumento per l’aggravante.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il lavoro di pubblica utilità è trattato come pena sostitutiva e rileva ai fini dell’inappellabilità.
art. 593, comma 3, c.p.p.
La Corte afferma che, dopo la riforma, la sentenza con applicazione di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La trasmissione degli atti al giudice di legittimità consegue alla qualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
I motivi sono stati scrutinati come doglianze di legittimità, ma dichiarati inammissibili per difetto dei requisiti richiesti.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di valutazione della prova, ma non ritenuto violato perché il verbale attestava l’omologazione e la difesa non aveva fornito contestazioni specifiche.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere l’insufficienza/probabilità della prova, ma la Corte ha ritenuto la censura generica.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Richiamato in relazione al criterio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, ma non superato da allegazioni difensive specifiche.
art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato come norma regolamentare sulle verifiche dell’etilometro; la Corte ha valorizzato le attestazioni di omologazione e controlli periodici già presenti agli atti.
D.M. 22 maggio 1990, n. 196
Richiamato dalla difesa per contestare la regolarità dell’etilometro; la Corte ha ritenuto non superate le attestazioni documentali di regolarità.
art. 131-bis c.p.
La Corte conferma che la particolare tenuità è astrattamente compatibile con la contravvenzione, ma va esclusa quando le modalità del fatto mostrino un rischio concreto per la pubblica incolumità.
art. 133, comma 1, c.p.
Usato come parametro per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74
Richiamato per il rinvio operato dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in tema di lavoro di pubblica utilità, come pena sostitutiva.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di dimostrare omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro sorge solo se la difesa abbia già allegato elementi specifici e circostanziati idonei a contestarne il corretto funzionamento; una contestazione generica o meramente assertiva non è sufficiente.
- L’attestazione di omologazione e dei controlli periodici contenuta nel verbale di accertamento conserva piena efficacia probatoria quando non sia messa in dubbio da contestazioni difensive tempestive e specifiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere astrattamente applicabile anche alle contravvenzioni stradali, ma deve essere esclusa se la condotta presenti modalità tali da evidenziare un concreto rischio per la pubblica incolumità, valutato in modo complessivo ai sensi dell’art. 133 c.p.
- Per la guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno, le attenuanti generiche non possono essere riconosciute come prevalenti o equivalenti all’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada; eventuali diminuzioni si applicano solo dopo l’aumento per l’aggravante.
- Quando la sentenza applica una pena sostitutiva qualificata dalla legge come lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, l’impugnazione ordinaria è preclusa e la doglianza va veicolata come ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità, censure che non individuino puntualmente il vizio della motivazione o non si confrontino con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito sono inammissibili.
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