Sentenza del 01/03/2017 n. 551 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Abitazione principale e residenza anagrafica - Necessità che il contribuente dimostri che l'immobile è la sua abitazione principale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva negato, ai fini ICI per l'anno 2009, l'applicazione dei benefici previsti per l'abitazione principale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato adeguatamente di abitare effettivamente nell'immobile indicato come propria residenza anagrafica e di non vivere invece presso i genitori. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto errata tale impostazione, affermando che, in via presuntiva, la persona abita nel luogo della propria residenza anagrafica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello della contribuente, riconoscendo che non spettava a lei dimostrare che l'immobile costituisse la propria abitazione principale. L'onere della prova gravava invece sul Comune, che avrebbe dovuto dimostrare che l'immobile, pur essendo luogo della residenza anagrafica, non era effettivamente adibito ad abitazione principale. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Normativa ICI sui benefici per l'abitazione principale
Ai fini dell'applicazione dei benefici per l'abitazione principale il contribuente non è tenuto a dare prova che l'immobile ove ha la sua residenza anagrafica è adibito ad abitazione principale.
La residenza anagrafica nell'immobile costituisce un elemento presuntivo del suo utilizzo come abitazione principale. Pertanto, il contribuente non deve fornire una prova ulteriore dell'effettiva abitazione, salvo che l'ente impositore contesti concretamente tale circostanza.
Regole generali sull'onere della prova nel processo tributario
È quindi l'ente impositore che deve dare prova che l'unità immobiliare, ove il contribuente ha la residenza anagrafica, non è adibita ad abitazione principale.
Quando il Comune intende negare l'agevolazione non può limitarsi a richiedere al contribuente una prova ulteriore della propria dimora; deve dimostrare, con elementi concreti, che la residenza anagrafica non corrisponde all'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate all'abitazione principale, la residenza anagrafica nell'immobile costituisce normalmente una presunzione favorevole al contribuente.
- Il contribuente non è tenuto, in via ordinaria, a dimostrare autonomamente l'effettiva abitazione dell'immobile quando vi risulta anagraficamente residente.
- Se l'amministrazione intende negare l'agevolazione, deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino che l'immobile non è realmente utilizzato come abitazione principale.
- La sola ipotesi o contestazione dell'ente, priva di adeguata prova, non è sufficiente a superare la presunzione derivante dalla residenza anagrafica.
- La decisione riguarda l'ICI e non implica automaticamente l'applicazione identica a ogni diversa imposta o agevolazione, per le quali occorre verificare la normativa vigente e i relativi requisiti.
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