Cassazione Penale, Sentenza n. 24505/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.; il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione dell'art. 47, poiché il Tribunale ha negato il beneficio sulla sola base della mancanza di una progettualità esterna (attività lavorativa o di volontariato) nonostante il ricorrente sia pensionato di età avanzata, in precarie condizioni di salute e abbia manifestato disponibilità a svolgere attività di volontariato; inoltre si censura l'omissione di un coinvolgimento dell'UEPE per la predisposizione del progetto e la mancata motivazione in ordine all'insufficienza dell'affidamento a soddisfare le esigenze special-preventive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito ha fondato il diniego esclusivamente sull'assenza di progettualità esterna, non tenendo conto che l'età avanzata e le condizioni di salute del Pavanello possono rendere difficile reperire un'occupazione e che, in presenza di altri elementi positivi (comportamento successivo ai fatti, riconoscimento del disvalore delle condotte), la mancanza di lavoro non è di per sé ostativa. Inoltre è stata censurata l'omissione di qualsiasi riferimento all'intervento dell'UEPE e alla possibilità, prevista dal comma 2-bis dell'art. 47 ord. pen., di sostituire l'attività lavorativa con un idoneo servizio di volontariato o attività di pubblica utilità; il Tribunale è stato pertanto mandato a colmare queste lacune e a riconsiderare la richiesta motivando adeguatamente.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (comma 2-bis)
«il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente»
La Corte interpreta il comma 2-bis come norma sostitutiva che consente, ove l'attività di lavoro non sia praticabile (per età o salute), l'ammissione a servizi di volontariato o pubblica utilità; il giudice deve verificare la concreta possibilità di realizzare tali alternative e sollecitare l'intervento dell'UEPE per predisporre il progetto.
D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (art. 10-bis) convertito con L. 8 agosto 2024, n. 112
Ha introdotto (mediante conversione) la modifica all'art. 47 Ord. pen. prevedendo il comma 2-bis; la Corte ne riconosce l'efficacia nel disciplinare la sostituzione dell'attività lavorativa con il volontariato o pubblica utilità.
Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (artt. 1, 2, 4) pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2001
Richiamato come disciplina operativa delle modalità di svolgimento dei servizi di volontariato o attività di pubblica utilità cui può essere ammesso il condannato; la Corte impone che il Tribunale verifichi la possibilità di attuarne i piani coordinati tra enti, direzioni penitenziarie e UEPE.
Massime di principio
- La mera assenza di un'attività lavorativa non può costituire, di per sé, motivo esclusivo di rigetto dell'affidamento in prova: il giudice deve valutare complessivamente gli elementi positivi (comportamento post-fatto, ravvedimento, condizioni personali) e la concreta possibilità di reinserimento.
- L'età avanzata e le condizioni di salute del richiedente possono giustificare l'impossibilità di svolgere lavoro retribuito; in tali casi è necessario valutare e, se possibile, attivare forme sostitutive come il volontariato o attività di pubblica utilità previste dal comma 2-bis dell'art. 47.
- Quando il condannato dichiara disponibilità a svolgere attività di volontariato, il Tribunale deve coinvolgere l'UEPE per la predisposizione di un progetto trattamentale: omissioni su questo punto possono determinare vizio di motivazione.
- Se il giudice nega la misura alternativa, deve motivare specificamente perché l'affidamento in prova non soddisferebbe le esigenze special-preventive: una motivazione generica o basata su un unico elemento è insufficiente.
- Il giudice deve considerare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti (segni di evoluzione positiva della personalità) come parametri fondamentali nel giudizio prognostico sull'assegnazione della misura alternativa.
- Le amministrazioni competenti (enti locali, direzioni penitenziarie, UEPE) devono essere sollecitate a predisporre piani annuali di attività (entro il termine previsto dalla norma) per rendere concretamente praticabili servizi di volontariato o pubblica utilità in sostituzione del lavoro.
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