Cassazione Penale, Sentenza n. 14892/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposta contro la sentenza di condanna per tentata truffa aggravata (delitto commesso a Melfi il 7/10/2016). Con l'appello si contestava la decisione di primo grado sostenendo che le risultanze processuali fossero lacunose e proponendo, in subordine, la ricostruzione della condotta come ricettazione; si chiedeva inoltre l'assoluzione per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 (e 1-bis) cod. proc. pen. Ha ritenuto che l'atto di gravame si fosse limitato a riproporre deduzioni già esaminate e disattese dal Tribunale, senza confrontarsi in modo puntuale con i passaggi motivazionali e gli elementi fattuali posti a fondamento della sentenza di primo grado (che aveva attestato l'esistenza di artifici e raggiri e il tentativo di incasso di un assegno contraffatto recante il nome dell'imputato). Perciò il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiede che l'atto di appello indichi con specificità i capi e i punti della decisione impugnata e i rilievi critici; la mancata specificità determina inammissibilità dell'impugnazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La novella ha rafforzato l'onere di specificità nell'atto di gravame, imponendo che i rilievi siano espressi e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
D.L. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto/lucidato l'art. 581 comma 1-bis precisando che per ogni richiesta devono essere enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto ai capi e punti della decisione.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Norme invocate dal ricorrente come base di censura in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute inidonee poiché l'impugnazione non contestava specificamente la motivazione del primo giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna alle spese processuali e, ove rilevato, talune sanzioni pecuniarie; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: richiede specifici presupposti fattuali e giuridici per l'assoluzione/attenuazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse argomentato con la dovuta specificità la sussistenza di tali presupposti.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. e Sez. 5)
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822); Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 (Caruso, Rv. 278859); Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018 (Cricca)
Costante orientamento secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non espone criticamente e puntualmente i passaggi motivazionali o gli elementi fattuali sui quali si fonda la decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Massime di principio
- Un appello (come il ricorso in cassazione) deve enunciare e argomentare in modo puntuale i capi e i punti della decisione che si intendono impugnare: la mera riproposizione di deduzioni già esaminate e rigettate dal primo giudice è insufficiente.
- Le censure devono confrontarsi con i passaggi motivazionali specifici della sentenza impugnata; attacchi generici al "decisum" senza indicazione dei punti motivazionali contestati espongono all'inammissibilità.
- Quando si invoca la particolare tenuità del fatto o le circostanze attenuanti generiche occorre motivare con dati fattuali e giuridici concreti perché tali richieste incidono sulla valutazione della colpevolezza e della pena.
- La riforma normativa e l'interpretazione delle Sezioni Unite impongono un onere argomentativo più stringente: la specificità dell'impugnazione è valutata in rapporto alla specificità della motivazione impugnata.
- Il difensore deve fornire, nell'atto di gravame, un confronto critico diretto con le risultanze probatorie e i singoli passaggi logico-giuridici della sentenza di primo grado, indicando punti di prova, contraddizioni o errori di diritto rilevanti.
- Il mancato rispetto dell'onere di specificità può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche l'addebito delle spese e l'applicazione di sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella condotta dell'impugnante.
- Prima di proporre appello o ricorso è utile predisporre una mappa puntuale delle parti della motivazione da contestare e dei mezzi probatori da assumere o riconsiderare per evitare la qualificazione dell'impugnazione come generica e inammissibile.
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