Sentenza del 25/01/2016 n. 508 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Capacità di spesa - Dimostrazione disponibilità fondi - Sufficienza - Dimostrazione analitica destinazione fondi - Irrilevanza - Nullità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che, per dimostrare la propria capacità di spesa, il contribuente deve provare la disponibilità di fondi sufficienti a sostenere le spese contestate, ma non è tenuto a documentare in modo analitico la destinazione specifica di ciascuna somma. L'avviso di accertamento è stato pertanto ritenuto nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento sintetico fondato sulla presunta incompatibilità tra le spese sostenute e la capacità reddituale dichiarata. Ha sostenuto che la disponibilità di fondi sufficienti a coprire tali spese fosse idonea a giustificare la propria capacità di spesa, senza dover dimostrare analiticamente come ogni singola somma fosse stata concretamente utilizzata.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico
Al fine di dimostrare la propria capacità di spesa il contribuente deve dare la prova che i fondi che ha a disposizione sono sufficienti a coprire le spese sostenute, e non è necessario dimostrare in maniera analitica la destinazione dell'utilizzo di tali fondi.
Nell'accertamento sintetico è sufficiente dimostrare l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie idonee a coprire le spese contestate; non occorre provare la destinazione analitica di ogni singolo fondo.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico, il contribuente può giustificare le spese dimostrando di aver avuto, nel periodo considerato, disponibilità finanziarie complessivamente sufficienti.
- La prova deve essere concreta e documentabile, ad esempio mediante disponibilità liquide, risparmi, finanziamenti, disinvestimenti o altre fonti lecite di provvista.
- Non è generalmente necessario collegare ogni singola somma a una specifica spesa, purché emerga in modo credibile che le risorse erano effettivamente disponibili e capienti.
- La mera dichiarazione del contribuente non è di regola sufficiente: la disponibilità dei fondi deve essere supportata da elementi oggettivi.
- Se l'Amministrazione non considera adeguatamente la prova della disponibilità complessiva dei fondi e pretende una rendicontazione analitica non necessaria, l'accertamento può risultare illegittimo.
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