Ordinanza n. 5832/2026 - Napoli, Sezione 7
per la declaratoria dell’illegittimità e conseguente annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante p.t., in relazione all’istanza dei ricorrenti acquisita al protocollo comunale n. 18151 del 9/5/2025, come successivamente reiterata e specificata; e per la condanna dell’Amministrazione convenuta, Comune di Vico Equense, a definire il suddetto procedimento con un provvedimento espresso, entro un termine da assegnarsi all’uopo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 13-14/10/2026 e depositati in giudizio il 14/10/2026, per l’annullamento del provvedimento del Comune di Vico Equense - Servizio Urbanistica n. 40372/2026 del 16/09/2026, nonché degli atti ivi presupposti connessi e conseguenti, ivi richiamati, compreso il Verbale di Ispezione Cantiere, prot. n. 31795/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Iniziale silenzio del Comune sull'istanza di repressione di opere edilizie asseritamente prive di titolo; con motivi aggiunti, provvedimento del Servizio Urbanistica n. 40372/2026 del 16/09/2026 e relativi atti presupposti, compreso il verbale di ispezione del cantiere
Esito
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze del 9 maggio 2025 e successive reiterazioni, con cui sollecitavano l'esercizio dei poteri repressivi comunali per opere edilizie ritenute abusive, oltre alla condanna a provvedere e alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Deducevano violazione degli artt. 2, 3 e 21-quater della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., del d.P.R. 380/2001 e in particolare dell'art. 31, del d.lgs. 42/2004, del d.lgs. 59/2010 e della l.r. 7/2020, nonché del giusto procedimento ed eccesso di potere. Dopo l'adozione del provvedimento comunale n. 40372/2026 del 16 settembre 2026, lo hanno impugnato con motivi aggiunti, contestando violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., degli artt. 3, 6, 10, 19, 27, 31 e 33 del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017, nonché del giusto procedimento, travisamento, difetto dei presupposti ed eccesso di potere. Il Comune ha eccepito irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, anche per carenza di legittimazione e interesse ad agire.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso sul silenzio né quello dei motivi aggiunti contro il provvedimento espresso e non ha definito le eccezioni sollevate dal Comune. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., l'impugnazione con motivi aggiunti di un provvedimento sopravvenuto connesso all'oggetto della controversia comporta la prosecuzione dell'intero giudizio con il rito previsto per il nuovo provvedimento. Ha quindi disposto la conversione dal rito camerale a quello ordinario, la trattazione in udienza pubblica e la cancellazione della causa dal ruolo camerale, con iscrizione al ruolo generale dei ricorsi ordinari.
Norme richiamate
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito
Quando durante un giudizio sul silenzio sopravviene un provvedimento espresso connesso alla controversia e questo è impugnato con motivi aggiunti, l'intero giudizio deve proseguire secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento. Nel caso concreto, l'impugnazione del provvedimento comunale ha determinato la conversione al rito ordinario e la trattazione in udienza pubblica.
Massime di principio
- Se nel corso di un giudizio sul silenzio sopravviene un provvedimento espresso connesso all'oggetto della controversia e il ricorrente lo impugna con motivi aggiunti, l'intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento; quando tale impugnazione richiede il rito ordinario, il giudice dispone la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica.
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