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Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Tributi locali - Tarsu - Base imponibile Superficie tassabile di un capannone - Superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali da escludere dalla tassazione - Onere della prova - Grava sul contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la superficie del capannone utilizzata per la produzione di rifiuti speciali, smaltiti direttamente dall'impresa, dovesse essere esclusa dalla superficie imponibile TARSU. La controversia riguardava anche l'onere di provare la precisa delimitazione e quantificazione di tale area.

La decisione

La pretesa dell'ente è stata ritenuta legittima. La produzione di rifiuti speciali non assimilabili costituisce un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità dell'intera superficie occupata o detenuta. Spetta però al contribuente dimostrare non solo l'esistenza dei rifiuti speciali, ma anche l'esatta superficie nella quale vengono prodotti. Poiché tale delimitazione non era stata compiutamente provata, è stata considerata legittima l'applicazione del tributo sull'intera superficie con una riduzione forfettaria del 40%.

Norme richiamate

  • Disciplina TARSU sui rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

    La superficie destinata esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili e direttamente smaltiti dal produttore può essere esclusa dalla base imponibile, ma il contribuente deve provarne l'esistenza e delimitarla con precisione.

  • Principio generale sull'onere della prova in materia tributaria

    Chi invoca un'eccezione alla regola generale dell'imponibilità dell'intera superficie deve fornire all'ente impositore la prova dei presupposti dell'esclusione, inclusa la precisa estensione dell'area interessata.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali sui rifiuti, la regola generale è l'imponibilità dell'intera superficie occupata o detenuta; l'esclusione di alcune aree è un'eccezione e deve essere provata dal contribuente.
  • La sola dimostrazione che nell'immobile vengono prodotti rifiuti speciali non è sufficiente: occorre indicare e documentare con precisione le aree in cui tali rifiuti sono prodotti.
  • Sono utili, per assolvere l'onere probatorio, planimetrie, descrizioni delle lavorazioni, dati catastali o tecnici, registri e formulari di smaltimento e ogni documento idoneo a collegare le aree ai rifiuti prodotti.
  • Se la superficie esclusa non è precisamente determinata, l'ente può negare l'esenzione totale e applicare il tributo, eventualmente riconoscendo una riduzione forfettaria se prevista o adeguatamente giustificata.
  • L'onere della prova grava sul privato perché l'esclusione deriva da una situazione particolare che deroga alla normale tassazione dell'intera superficie.

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