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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09293/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto su marchi di fatto, marchi registrati e nomi a dominio relativi alle competizioni ciclistiche "Giro d’Italia", "Giro della Lombardia" e "Milano-Sanremo". Una società editrice, titolare dell’omonima testata e originaria organizzatrice delle competizioni, ha chiesto: la nullità di marchi registrati dalla controparte per difetto di novità, l’assegnazione dei nomi a dominio collegati agli eventi, e il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Le società convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale, chiedendo tra l’altro il difetto di giurisdizione italiana per alcuni marchi internazionali e la nullità di altri marchi dell’attrice per difetto di novità o non uso. La Corte d’appello ha accolto solo in parte le difese delle convenute, dichiarando il difetto di giurisdizione italiana limitatamente al marchio internazionale designante Francia e Benelux, escludendo poi un accordo di coesistenza, riconoscendo che le competizioni erano state ideate e organizzate dalla società editrice e che i marchi di fatto relativi ad esse erano tutelabili; ha però ritenuto nulli per difetto di novità alcuni marchi registrati dall’attrice, ha escluso il diritto alla riassegnazione dei nomi a dominio e ha negato il risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione la società editrice ha articolato quindici motivi, prevalentemente centrati su: preteso giudicato interno sulla questione della appartenenza dei marchi di fatto all’azienda ceduta/affittata; violazione dei limiti della domanda e dell’art. 112 c.p.c.; asserita motivazione apparente sulla validità della cessione d’azienda; errata qualificazione del contratto del 18 marzo 1986 e della sua causa, sostenendo la nullità per mancanza di corrispettivo o per donazione non formale; errata interpretazione del contratto e della clausola sulla "titolarità" delle competizioni; illegittimità della registrazione dei marchi di fatto e dei nomi a dominio da parte dell’affittuaria/cessionaria; erronea valutazione della novità e notorietà dei marchi; carenza di motivazione e erroneo diniego del risarcimento. Le resistenti hanno replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, che però è stato dichiarato assorbito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale, valorizzando soprattutto che la sentenza d’appello aveva interpretato unitariamente l’operazione negoziale del 1986 come operazione complessiva a prestazioni reciproche, escludendo la nullità per difetto di corrispettivo; che la censura sul giudicato interno non teneva conto della natura non autonoma della statuizione richiamata; che le doglianze in tema di interpretazione contrattuale e qualificazione del negozio miravano in realtà a una rivalutazione del fatto; e che, quanto al risarcimento, la Corte d’appello aveva deciso sulla base di più rationes decidendi, di cui una non specificamente attaccata in cassazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato e condanna della ricorrente principale alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, inammissibili o non scrutinabili gli altri per difetto di confronto con la ratio decidendi o per tentativo di riesame del merito sotto forma di violazione di legge. In particolare, ha affermato che non vi era giudicato interno ostativo sul punto della appartenenza dei marchi di fatto all’azienda, perché la questione non costituiva un capo autonomo della sentenza di primo grado; ha ritenuto corretta la riqualificazione/interpretazione dell’operazione negoziale come atto unitario con reciproche concessioni, escludendo la nullità per mancanza di corrispettivo; ha considerato inammissibili le censure che contestavano la lettura del contratto e la qualificazione giuridica dei rapporti, perché in realtà miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato delle società resistenti e ha condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno e ai limiti dell'impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul giudicato e sui termini di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul giudicato e sui termini di impugnazione.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul giudicato e sulla devoluzione in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul giudicato e sulle preclusioni in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione della questione è stata riqualificata come impugnazione incidentale condizionata; comunque il suo effetto non era ostativo al riesame della questione devoluta.

  • art. 358 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul giudicato e sulla devoluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita ultrapetizione; la Corte ha escluso lo sconfinamento dai limiti della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in tema di prova e decisione su fatti non allegati; la censura è stata respinta.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del contratto e la struttura dell'accordo negoziale.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per l'autonomia contrattuale e la qualificazione del negozio atipico.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione agli elementi essenziali del contratto.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte richiama i canoni ermeneutici, precisando che la verifica della volontà comune è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione opera solo in via sussidiaria, quando i canoni interpretativi principali non bastino a chiarire la volontà delle parti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per le dedotte nullità del contratto e dei negozi collegati.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato nella censura sulla qualificazione della cessione come vendita.

  • art. 1578 c.c.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria extracontrattuale, ritenuta però generica.

  • art. 2573 c.c.

    Richiamato per sostenere il trasferimento dei marchi unitamente all'azienda; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non vi erano elementi per ritenere che i marchi appartenessero all'azienda affittata.

  • art. 267 c.p.i.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 12 cod. prop. ind.

    Richiamato per la tutela dei marchi di fatto dotati di notorietà non solo locale.

  • art. 8, terzo comma, cod. prop. ind.

    Richiamato per la registrabilità dei segni relativi alle manifestazioni sportive e per i limiti alla loro appropriazione.

  • art. 17, n. 2, r.d. 21 giugno 1942, n. 929

    Richiamato in relazione alla nullità dei marchi per difetto di novità nella disciplina previgente.

  • art. 47 r.d. 21 giugno 1942, n. 929

    Richiamato in tema di novità e validità del marchio registrato.

  • art. 59 r.d. 21 giugno 1942, n. 929

    Richiamato in tema di nullità dei marchi registrati in epoca anteriore alla riforma.

  • art. 21, terzo comma, r.d. 21 giugno 1942, n. 929

    Richiamato con riferimento ai nomi a dominio e ai segni distintivi.

  • art. 233 cod. prop. ind.

    Richiamato in relazione alla disciplina della nullità dei marchi registrati in epoca precedente.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna generica al risarcimento del danno.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato in tema di pronunce parziali e condanna generica.

  • art. 3 d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9

    Richiamato nella censura sui diritti connessi allo sport e alla gestione degli eventi.

  • art. 810 c.c.

    Richiamato per contestare l'affermazione che una competizione sportiva non sia oggetto di diritti.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato per sostenere la possibilità di diritti dominicali o esclusivi sulle competizioni.

  • art. 782 c.c.

    Richiamato in relazione alla forma della donazione; la Corte ha escluso che il contratto fosse una donazione

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la riqualificazione dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Ai fini del giudicato interno, non ogni passaggio argomentativo della sentenza di primo grado diventa intangibile: il giudicato si forma solo su statuizioni autonome, costituite da una sequenza di fatto, norma ed effetto dotata di propria decisorietà; se la questione è devoluta in appello anche solo rispetto a uno degli elementi di quella sequenza, l'intero tema resta riesaminabile.
  • La mera riproposizione in appello di una questione respinta in primo grado può essere riqualificata come impugnazione incidentale condizionata se dall'atto emerge la volontà di devolvere la censura al giudice superiore; conta la sostanza dell'atto e il raggiungimento dello scopo, non la sua esatta etichetta formale.
  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere dedotta in cassazione come mero dissenso sul risultato interpretativo: il ricorrente deve indicare il canone asseritamente violato e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la censura si traduce in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • L'accertamento della comune intenzione delle parti e della natura unitaria o collegata di un'operazione negoziale è questione di merito, non sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge, salvo che la censura si confronti realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il criterio di conservazione del contratto opera in via sussidiaria rispetto ai canoni interpretativi primari: se il testo e il comportamento esecutivo delle parti consentono di ricostruire la volontà comune, non è consentito forzare la clausola per attribuirle un effetto diverso da quello già desumibile dai criteri principali.
  • Una censura di nullità del contratto o del trasferimento patrimoniale è inammissibile quando presuppone una qualificazione negoziale diversa da quella accertata dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire agli accertamenti di fatto una diversa ricostruzione del rapporto.
  • In presenza di più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve attaccarle tutte: se anche una sola ratio resta intangibile, il ricorso è destinato al rigetto perché l'eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTitoli di creditoAziendaMarchiDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiContrattiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

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