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Ordinanza

Ordinanza del 11/04/2017 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Sentenza di appello che dichiara l'infondatezza ricorso - Interesse - Carenza - Inammissibilità - Necessità di richiedere la sospensione dell'atto impugnato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione della sentenza di secondo grado che dichiara infondata l’opposizione del contribuente è inammissibile per carenza d’interesse, poiché la pronuncia ha natura dichiarativa e la sua sospensione non inciderebbe sugli atti impugnati. È invece ammissibile la richiesta di sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.

Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza d’appello meramente dichiarativa e ammissibilità della sospensione degli atti impositivi impugnati

Sospensione della sentenza d’appello e degli atti impugnati

Il documento affronta il tema delle misure cautelari nel processo tributario, distinguendo tra la sospensione della sentenza di secondo grado e la sospensione degli atti impositivi originariamente impugnati dal contribuente.

Natura della sentenza di secondo grado

La sentenza d’appello considerata ha carattere eminentemente dichiarativo, in quanto si limita ad accertare l’infondatezza dell’opposizione iniziale proposta dal contribuente. Non viene indicato che essa disponga direttamente un’attività esecutiva ulteriore, ma che confermi l’infondatezza della contestazione avverso gli atti impositivi.

Inammissibilità per carenza d’interesse

L’istanza di sospensione avente a oggetto la sentenza di secondo grado è dichiarata inammissibile per carenza d’interesse. La ragione risiede nella natura meramente dichiarativa della pronuncia: anche qualora la sospensione fosse concessa, essa non altererebbe l’operatività degli atti impugnati. Pertanto, la sospensione della sentenza non produrrebbe un’utilità concreta per il contribuente né sarebbe idonea a impedire gli effetti degli avvisi di accertamento.

Necessità di individuare correttamente l’atto da sospendere

La tutela cautelare deve essere indirizzata verso l’atto la cui esecuzione può determinare un pregiudizio concreto. Nella fattispecie, la richiesta di sospendere esclusivamente la sentenza d’appello non è idonea a incidere sugli effetti degli atti impositivi, che rimangono operativi nonostante l’eventuale sospensione della pronuncia.

Ammissibilità della sospensione degli avvisi di accertamento

È invece ritenuta ammissibile, in relazione alla medesima fattispecie, l’istanza proposta congiuntamente per ottenere la sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento impugnati. Tali atti costituiscono infatti gli atti concretamente suscettibili di esecuzione e, conseguentemente, l’eventuale sospensione può produrre un effetto cautelare effettivo.

Principio applicabile

Il principio enunciato è che la sospensione di una sentenza d’appello meramente dichiarativa, con cui sia stata accertata l’infondatezza dell’opposizione del contribuente, è inammissibile per carenza d’interesse quando non sia idonea a modificare l’operatività degli atti impugnati. Resta invece ammissibile la richiesta di sospensione dell’esecuzione degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.

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