Ordinanza del 12/04/2017 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Entrambi - Necessità - Periculum in mora -Non sussiste - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accoglimento dell’istanza di sospensione richiede la prova sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quest’ultimo non sussiste se il contribuente può ricorrere alla rateazione del debito, contenendo l’onere economico entro le proprie disponibilità finanziarie.
Misure cautelari: necessità congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora; esclusione del periculum in mora in caso di possibile rateazione del debito.
Misure cautelari e istanza di sospensione
Il documento riguarda i presupposti necessari per ottenere l’accoglimento di un’istanza di sospensione nell’ambito delle misure cautelari. La concessione della sospensione non può fondarsi sulla sola prospettazione di motivi di illegittimità o infondatezza della pretesa, ma richiede la presenza congiunta di due condizioni: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Presupposti richiesti
Il contribuente deve dimostrare:
- il fumus boni iuris, ossia la plausibile fondatezza delle ragioni poste a sostegno dell’istanza;
- il periculum in mora, ossia il rischio concreto che l’esecuzione della pretesa determini un pregiudizio non facilmente reversibile durante il tempo necessario alla definizione della controversia.
La mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Esclusione del periculum in mora
Nel caso esaminato, il periculum in mora è ritenuto insussistente quando il contribuente dispone della possibilità di chiedere la rateazione del debito. La dilazione consente infatti di distribuire nel tempo il pagamento e di ridurre l’impatto economico immediato dell’obbligazione.
La possibilità di accedere alla rateazione assume rilievo perché l’onere finanziario può essere reso compatibile con le disponibilità economiche del contribuente. In tale situazione non risulta dimostrato un pregiudizio grave e attuale tale da giustificare la sospensione cautelare.
Principio applicabile
La richiesta di sospensione deve quindi essere valutata verificando concretamente la sussistenza di entrambi i presupposti cautelari. La mera esistenza di un debito o la difficoltà di provvedere al pagamento in un’unica soluzione non è sufficiente a integrare il periculum in mora se il contribuente può avvalersi della rateazione per fronteggiare l’esborso con le proprie risorse finanziarie.
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