Ordinanza del 11/04/2017 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e Periculum in mora - Entrambi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare richiede la valutazione sia della fondatezza della pretesa o delle ragioni del contribuente (fumus boni iuris), sia del rischio di un danno grave e attuale (periculum in mora). Quest’ultimo può sussistere quando il pagamento di un importo rilevante compromette diritti primari della persona o la sopravvivenza dell’attività economica e il contribuente non può ottenere una rateazione compatibile con la propria solvibilità.
Necessità congiunta di fumus boni iuris e periculum in mora per la sospensione cautelare
Necessità dei presupposti cautelari
Il documento riguarda la concessione della sospensione cautelare e precisa che il giudice deve verificare congiuntamente entrambi i presupposti tipici della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Non è quindi sufficiente la sola prospettazione della fondatezza delle ragioni del contribuente, né il solo rischio derivante dall’esecuzione della pretesa.
Fumus boni iuris
Il fumus boni iuris costituisce il primo requisito da valutare ai fini della sospensione cautelare. Il testo lo richiama come elemento necessario, ma non fornisce ulteriori indicazioni sul contenuto della valutazione, sulle specifiche censure dedotte o sulle probabilità di accoglimento della domanda.
Periculum in mora
Il periculum in mora ricorre quando l’esecuzione o il pagamento della pretesa può determinare un pregiudizio grave, concreto e attuale. In particolare, il rischio cautelare è ravvisabile quando:
- viene richiesto il pagamento di un importo di notevole entità;
- dal pagamento derivano rischi concreti e attuali per i diritti primari della persona oppure per la sopravvivenza dell’attività economica;
- il contribuente non può accedere a una rateazione dell’importo dovuto compatibile con la propria solvibilità.
Rilevanza dell’importo e della solvibilità
La notevole entità dell’importo, considerata isolatamente, non è indicata come sufficiente a integrare il periculum in mora. Occorre che il pagamento produca conseguenze effettivamente pregiudizievoli per la persona o per l’attività economica e che non esista una soluzione rateale sostenibile in rapporto alla capacità finanziaria del contribuente.
Criterio complessivo di valutazione
La sospensione cautelare può essere concessa solo in presenza di una valutazione favorevole sia sul fumus boni iuris sia sul periculum in mora. Il giudice deve pertanto esaminare, da un lato, la plausibile fondatezza delle ragioni poste a base della domanda e, dall’altro, l’attualità e concretezza del danno derivante dal pagamento, tenendo conto anche dell’eventuale possibilità di rateazione e della solvibilità del contribuente.
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