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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1266 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione relativa a debiti per dogane, imposte dirette e IVA per gli anni 2003-2008. La cartella derivava dall'iscrizione a ruolo effettuata in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 973/2016 che aveva confermato gli accertamenti. La ricorrente contestava: omessa allegazione della sentenza della CTR alla cartella; mancata indicazione del criterio di quantificazione degli importi e degli interessi; erronea contabilizzazione degli importi e dei versamenti/ratizzazioni; indebita applicazione di sanzioni non dovute perché oggetto di definizione/rottamazione. In subordine chiedeva la nomina di una CTU contabile.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto infondate le censure: la società era già a conoscenza del contenuto della sentenza di riferimento a seguito del lungo contenzioso e dei precedenti pronunciamenti di Cassazione, quindi la mancata allegazione non rilevava; l'Agenzia e il Concessionario hanno ricostruito esaustivamente la sequenza delle cartelle e dei pagamenti, dimostrando la corrispondenza tra quanto riscosso e quanto iscritto a ruolo; l'onere di indicare puntualmente dove si sarebbe verificato l'errore di calcolo gravava sulla contribuente, che non ha fornito i dettagli richiesti e ha contraddetto i propri calcoli richiedendo al contempo una CTU. La Corte ha confermato altresì la correttezza del calcolo degli interessi e dell'aggio. L'appellante è stata condannata alle spese del grado.

Norme richiamate

  • Statuto del contribuente

    Richiamato dalla società per sostenere il diritto alla piena conoscenza dell'atto, ma la Commissione ha ritenuto che, alla luce del lungo contenzioso e dei precedenti giudizi, il diritto di difesa era stato comunque pienamente esercitato e la mancata allegazione della sentenza non ha determinato nullita' o pregiudizio.

  • D.L. 119/2018

    Invocato dalla parte ma ritenuto non applicabile dalla Commissione alla cartella impugnata; la disciplina richiamata non ha inciso sulla validita' della procedura di iscrizione a ruolo e notifica della cartella nel caso di specie.

Massime di principio

  • Quando si contesta una cartella di pagamento derivante da una sentenza di giudicato, la mancata allegazione di una precedente sentenza non è automaticamente causa di annullamento se il contribuente era già a conoscenza del suo contenuto a seguito del pregresso contenzioso.
  • Il carico probatorio sul contribuente che denuncia errori di calcolo è specifico: occorre indicare esattamente in quali voci e per quali importi il calcolo amministrativo sarebbe errato. Contestazioni generiche o calcoli sommari non sono sufficienti per ottenere l'accoglimento o l'ammissione automatica di una CTU.
  • La richiesta di CTU contabile va motivata con l'indicazione di lacune documentali o discrepanze concrete; la semplice affermazione di impossibilità di verificare i conteggi non basta se l'Amministrazione ha prodotto l'excursus cartella per cartella e la documentazione dei versamenti.
  • Se l'Amministrazione o il Concessionario forniscono il dettaglio delle cartelle, dei pagamenti e delle rateizzazioni e questi dati coincidono con la contabilità, il giudice tende a ritenere corretta la quantificazione a meno che il contribuente non dimostri il contrario con dati precisi.
  • Le eccezioni relative alla legittimazione passiva dell'Agenzia rispetto ai vizi propri della cartella possono essere rilevanti, ma non impediscono al giudice di valutare la correttezza della quantificazione quando il Concessionario abbia fornito adeguate spiegazioni contabili.
  • Per ottenere l'esenzione o la riduzione delle sanzioni per effetto di procedure di definizione (es. rottamazione) è necessario dimostrare che le posizioni siano effettivamente ricomprese nell'atto di definizione e che la procedura sia stata efficacemente applicata; mere affermazioni non comprovate dal contribuente non bastano.

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