Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28012/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva affidato a Tarros il trasporto marittimo di un macchinario dal porto di La Spezia ad Algeri con riconsegna al terminal Port Sec Rouiba. Il macchinario è stato distrutto durante il trasferimento dal porto di Algeri al terminal Port Sec Rouiba effettuato dal vettore terrestre incaricato da Tarros. IN-TREX sosteneva la responsabilità della Tarros per l'intero percorso fino al terminal di riconsegna; Tarros sosteneva che la sua obbligazione terminava con lo sbarco al porto di Algeri (la polizza indicava "port of discharge: Algeri" e lasciava in bianco la casella "place of delivery") e che la clausola n. 8 sul "period of responsability" escludeva la responsabilità per i danni "after discharge". In primo grado il Tribunale di La Spezia aveva condannato Tarros al risarcimento; la Corte d'Appello di Genova ha riformato accogliendo il gravame di Tarros e rigettando la domanda di IN-TREX, ritenendo cessazione dell'obbligazione con lo scarico ad Algeri e inesistente rilievo della presunta clausola FOB nelle responsabilità del vettore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della IN-TREX e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i quattro motivi proposti (mancanza di motivazione relativa all'asserita clausola FOB, violazione del principio di letteralità del titolo di credito, errata interpretazione contrattuale in rapporto alle norme sugli effetti delle clausole e contestazione dell'applicabilità dell'art. 1341 c.c.), osservando che: (i) la censura sulla menzione di una clausola FOB è priva di rilevanza decisoria; (ii) l'interpretazione della polizza deve avvenire con i canoni ermeneutici richiesti e non con semplici letture alternative; (iii) la clausola n. 8 è stata qualificata come individuazione del momento di inizio e fine dell'obbligazione ("period of responsability"), non come limitazione di responsabilità soggetta all'art. 1341 c.c.; (iv) la Corte d'Appello aveva motivazioni concorrenti e non impugnate che giustificano la decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e ad ulteriori oneri indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché concerneva una affermazione non decisiva e priva di rilievo ai fini della decisione

  • art. 1992 c.c.

    Evocato in ordine al principio di letteralità del titolo di credito (polizza di carico); la Corte ha rilevato che il motivo non deduceva violazioni specifiche dei canoni ermeneutici e configurava piuttosto una diversa lettura della polizza, dunque inammissibile in sede di cassazione

  • art. 1362 c.c.

    Riferito al principio che l'interpretazione del contratto deve ricavare la volontà delle parti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato in che modo la Corte di merito si fosse discostata dai canoni di interpretazione applicabili

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato assieme all'art. 1362 c.c. per contestare la corretta interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

  • art. 1341 c.c.

    Invocato dal ricorrente per chiedere la validazione specifica della clausola n. 8; la Corte ha affermato che, qualificando la clausola come determinazione dell'oggetto del contratto e del periodo di responsabilità (inizio/fine dell'obbligazione), l'art. 1341, 2° co. non è applicabile

  • Convenzione di Bruxelles sul trasporto marittimo (1924) - art. III par. 8 / art. 111.8 (citati)

    La Corte ha osservato che la Convenzione non prevede la doppia sottoscrizione come richiesta dell'art. 1341 c.c. e che comunque la qualificazione della clausola come definitoria del periodo di responsabilità esclude l'applicabilità dell'art. 1341; inoltre è stato rilevato che la Convenzione non necessariamente si estende alle obbligazioni successive allo sbarco

  • art. 23, co. 8-bis d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; il P.M. aveva chiesto il rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'aggravio sanzionatorio a carico della ricorrente (ulteriore importo dovuto per esiti processuali)

Massime di principio

  • La determinazione del termine dell'obbligazione del vettore va ricavata dalle indicazioni specifiche della polizza di carico (es. la casella "port of discharge" e la presenza/assenza della casella "place of delivery") e dalle clausole che definiscono il "period of responsability"; se la polizza indica lo scarico come termine, la responsabilità del vettore può cessare con lo sbarco.
  • Le clausole che individuano il momento di inizio e fine dell'obbligazione (period of responsibility) sono qualificabili come definizione dell'oggetto del contratto e non come mere clausole limitative di responsabilità soggette all'art. 1341 c.c.; quando così qualificate, non è richiesta la doppia sottoscrizione dell'art. 1341, 2° co.
  • La clausola FOB è propria della compravendita internazionale (ripartizione dei costi) e non determina di per sé la responsabilità del vettore; va quindi distinta la disciplina del contratto di vendita da quella del contratto di trasporto.
  • In cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione della polizza: il ricorrente deve indicare precise violazioni di canoni ermeneutici o di norme per evitare l'inammissibilità. Le doglianze generiche o basate su una diversa lettura integrano, di regola, inammissibilità.
  • La polizza di carico deve essere letta privilegiando le sezioni e i campi specificamente deputati a individuare luogo di scarico e riconsegna; indicazioni collocate in campi non deputati potrebbero non essere decisive senza adeguata motivazione e prova della comune volontà delle parti.
  • Se la Corte di merito formula più ragioni decisorie e solo alcune sono impugnate, la mancata deduzione avversa della ratio principale rende irrilevante l'impugnazione delle altre argomentazioni accessorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.