Cassazione Civile, Sentenza n. 28012/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva affidato a Tarros il trasporto marittimo di un macchinario dal porto di La Spezia ad Algeri con riconsegna al terminal Port Sec Rouiba. Il macchinario è stato distrutto durante il trasferimento dal porto di Algeri al terminal Port Sec Rouiba effettuato dal vettore terrestre incaricato da Tarros. IN-TREX sosteneva la responsabilità della Tarros per l'intero percorso fino al terminal di riconsegna; Tarros sosteneva che la sua obbligazione terminava con lo sbarco al porto di Algeri (la polizza indicava "port of discharge: Algeri" e lasciava in bianco la casella "place of delivery") e che la clausola n. 8 sul "period of responsability" escludeva la responsabilità per i danni "after discharge". In primo grado il Tribunale di La Spezia aveva condannato Tarros al risarcimento; la Corte d'Appello di Genova ha riformato accogliendo il gravame di Tarros e rigettando la domanda di IN-TREX, ritenendo cessazione dell'obbligazione con lo scarico ad Algeri e inesistente rilievo della presunta clausola FOB nelle responsabilità del vettore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della IN-TREX e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i quattro motivi proposti (mancanza di motivazione relativa all'asserita clausola FOB, violazione del principio di letteralità del titolo di credito, errata interpretazione contrattuale in rapporto alle norme sugli effetti delle clausole e contestazione dell'applicabilità dell'art. 1341 c.c.), osservando che: (i) la censura sulla menzione di una clausola FOB è priva di rilevanza decisoria; (ii) l'interpretazione della polizza deve avvenire con i canoni ermeneutici richiesti e non con semplici letture alternative; (iii) la clausola n. 8 è stata qualificata come individuazione del momento di inizio e fine dell'obbligazione ("period of responsability"), non come limitazione di responsabilità soggetta all'art. 1341 c.c.; (iv) la Corte d'Appello aveva motivazioni concorrenti e non impugnate che giustificano la decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e ad ulteriori oneri indicati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché concerneva una affermazione non decisiva e priva di rilievo ai fini della decisione
art. 1992 c.c.
Evocato in ordine al principio di letteralità del titolo di credito (polizza di carico); la Corte ha rilevato che il motivo non deduceva violazioni specifiche dei canoni ermeneutici e configurava piuttosto una diversa lettura della polizza, dunque inammissibile in sede di cassazione
art. 1362 c.c.
Riferito al principio che l'interpretazione del contratto deve ricavare la volontà delle parti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato in che modo la Corte di merito si fosse discostata dai canoni di interpretazione applicabili
art. 1369 c.c.
Richiamato assieme all'art. 1362 c.c. per contestare la corretta interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile
art. 1341 c.c.
Invocato dal ricorrente per chiedere la validazione specifica della clausola n. 8; la Corte ha affermato che, qualificando la clausola come determinazione dell'oggetto del contratto e del periodo di responsabilità (inizio/fine dell'obbligazione), l'art. 1341, 2° co. non è applicabile
Convenzione di Bruxelles sul trasporto marittimo (1924) - art. III par. 8 / art. 111.8 (citati)
La Corte ha osservato che la Convenzione non prevede la doppia sottoscrizione come richiesta dell'art. 1341 c.c. e che comunque la qualificazione della clausola come definitoria del periodo di responsabilità esclude l'applicabilità dell'art. 1341; inoltre è stato rilevato che la Convenzione non necessariamente si estende alle obbligazioni successive allo sbarco
art. 23, co. 8-bis d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; il P.M. aveva chiesto il rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'aggravio sanzionatorio a carico della ricorrente (ulteriore importo dovuto per esiti processuali)
Massime di principio
- La determinazione del termine dell'obbligazione del vettore va ricavata dalle indicazioni specifiche della polizza di carico (es. la casella "port of discharge" e la presenza/assenza della casella "place of delivery") e dalle clausole che definiscono il "period of responsability"; se la polizza indica lo scarico come termine, la responsabilità del vettore può cessare con lo sbarco.
- Le clausole che individuano il momento di inizio e fine dell'obbligazione (period of responsibility) sono qualificabili come definizione dell'oggetto del contratto e non come mere clausole limitative di responsabilità soggette all'art. 1341 c.c.; quando così qualificate, non è richiesta la doppia sottoscrizione dell'art. 1341, 2° co.
- La clausola FOB è propria della compravendita internazionale (ripartizione dei costi) e non determina di per sé la responsabilità del vettore; va quindi distinta la disciplina del contratto di vendita da quella del contratto di trasporto.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione della polizza: il ricorrente deve indicare precise violazioni di canoni ermeneutici o di norme per evitare l'inammissibilità. Le doglianze generiche o basate su una diversa lettura integrano, di regola, inammissibilità.
- La polizza di carico deve essere letta privilegiando le sezioni e i campi specificamente deputati a individuare luogo di scarico e riconsegna; indicazioni collocate in campi non deputati potrebbero non essere decisive senza adeguata motivazione e prova della comune volontà delle parti.
- Se la Corte di merito formula più ragioni decisorie e solo alcune sono impugnate, la mancata deduzione avversa della ratio principale rende irrilevante l'impugnazione delle altre argomentazioni accessorie.
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