Cassazione Penale, Sentenza n. 40757/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impedimento dell'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ex art. 274 c.p.p. in relazione alla prognosi sulla futura astensione dal reato, sostenendo che i contatti con esponenti collegati alla 'ndrangheta erano sporadici e datati (un contatto con Greco nel 2015; due contatti con i Pasqua; rapporti d'affari ordinari con Violi), che non risultava il valore economico delle commesse e che non era dimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, essendo le condotte ritenute più recenti del 2021.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La decisione si fonda su un giudizio complessivo e dettagliato degli elementi indiziari: la storia imprenditoriale del ricorrente (anche con apporto economico di reato pregresso), l'uso di società riconducibili al gruppo Fantini per far ottenere commesse ad imprese ritenute intranee alla 'ndrangheta (SITALFA, COGEFA), fatturazioni per prestazioni fittizie emerse nei procedimenti San Michele e Platinum, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni che mostrano cointeressenze economiche e iniziative propositive del ricorrente. Sono state considerate significative anche le condotte successive all'arresto di Violi (proposte di acquisto di attività, contatti con il cugino di Violi, incontri e progettualità di affari comuni), che comprovano la persistenza di rapporti e l'attualità del pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata come norma sulla concorrenza di più persone nella commissione del reato: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero tali da integrare, unitamente all'art. 416-bis, la partecipazione concorrente nei fatti contestati.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentissero di configurare un concorso esterno all'associazione mafiosa attraverso l'inserimento di imprese vicine alla consorteria nelle commesse e l'utilizzo di fatture fittizie.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola il pericolo di reiterazione del reato quale requisito per le misure cautelari. La Corte ha ribadito che l'attualità del pericolo non richiede la prova di specifiche occasioni imminenti di recidiva, ma una valutazione prognostica fondata sull'analisi delle modalità dei fatti, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di pericolosità sociale. La Corte ha affermato che tale presunzione opera anche con la contestazione del concorso esterno nella mafia e può essere superata solo da una valutazione prognostica ancorata ai fatti e alle risultanze investigative; non è necessaria la prova di una formale rescissione del vincolo con la consorteria.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo ex art. 274 c.p.p. non equivale all'imminenza di specifiche opportunità di commissione del reato: il giudice deve svolgere una valutazione prognostica complessiva basata su modalità delle condotte, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale.
- In casi di contestazione per concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, ha rilievo e può essere superata solo con elementi fattuali concreti che dimostrino la non ripetibilità della condotta o la cessazione degli interessi comuni con il sodalizio.
- Contatti post-reato con persone ritenute vicine all'organizzazione criminale, iniziative economiche prospettate o mantenute dopo l'arresto di affiliati e l'uso di società come schermo costituiscono elementi rilevanti per valutare il pericolo di reiterazione e possono giustificare misure cautelari anche se i contatti originari sono temporaneamente distanti.
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è di natura cautelare e prognostica e non consente alla Corte di legittimità una semplice revisione dei fatti se la motivazione di merito è articolata, coerente e fondata su risultanze investigative significative.
- La sola lontananza temporale dei fatti non esclude la misura: richiede un'analisi più approfondita, ma elementi successivi che mostrino la persistenza di rapporti o interessi comuni possono mantenere attuale il pericolo di reiterazione.
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