Sentenza del 05/01/2022 n. 141 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per gli anni 2007-2008 l'illegittima applicazione del reverse charge per prestazioni in subappalto, l'indebita applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% e la deducibilita/ detraibilita di costi evidenziati in fatture ritenute generiche. Contestava inoltre omissioni formali e sostanziali (mancata duplice registrazione, codice attività errato, mancata produzione di documentazione e di una fattura). Il contribuente ha impugnato sostenendo la correttezza del regime (subappalto e condizioni per IVA agevolata) e la sufficienza delle fatture ai sensi del DPR 633/1972 art.21; ha altresì dedotto la natura meramente formale delle irregolarità. La CTP ha rigettato; la CTR ha parzialmente riformato riducendo le pretese dell'Ufficio su reverse charge e IVA agevolata, ma ha confermato la ripresa per fatture generiche annullando le sanzioni. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale; l'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale. La Suprema Corte ha esaminato se le carenze formali delle fatture giustificassero la perdita dei diritti di deduzione/detrazione e se tali carenze fossero meramente formali (non punibili) oppure rilevanti ai fini dell'imponibile e quindi sanzionabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che le carenze delle fatture (mancanza di indicazione del luogo e delle date di svolgimento delle prestazioni, modalita di determinazione del corrispettivo, mancata duplice registrazione, ecc.) erano tali da incidere sulla determinazione dell'imponibile e sul diritto alla detrazione/deduzione; quindi non potevano essere qualificate come violazioni meramente formali esenti da punibilita. Per questo motivo la sentenza impugnata e' stata cassata limitatamente al profilo oggetto del ricorso incidentale e la causa e' rinviata alla CTR competente in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prodotto in cassazione le fatture e le autocertificazioni in modo autosufficiente, impedendo la valutazione della loro idoneita a integrare le fatture carenti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
Stabilisce i requisiti formali della fattura; la loro carenza puo' comportare la perdita della presunzione di veridicita e l'inidoneita della fattura a costituire titolo per la deduzione dei costi e per la detrazione dell'IVA
Direttiva 2006/112/CE
art. 226 (punto 6 e 7), art. 219
Imposta l'obbligo di indicare natura e quantita' dei servizi e la data di effettuazione/ultimazione delle prestazioni per consentire i controlli e il diritto alla detrazione; prevede che documenti integrativi specifici possano essere considerati alla stregua di fattura, ma il contribuente deve fornire elementi probatori e l'amministrazione puo' negare la detrazione se non convince
D.Lgs. n. 471 del 1997
art. 6, comma 9-bis; art. 5, comma 6; art. 9, commi 1 e 3
Norme sulle sanzioni tributarie: la loro applicazione dipende dalla natura della violazione (sostanziale, formale, meramente formale) e dalla incidenza sul tributo dovuto
D.Lgs. n. 472/1997
art. 6, comma 5-bis (richiamato in motivazione)
Limita l'esclusione della punibilita' alle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attivita' di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento
L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)
art. 10, comma 3; art. 16
Definizione originaria di violazione meramente formale; la portata e' stata limitata successivamente per evitare che norme troppo ampie escludessero sanzioni per violazioni che ostacolano i controlli
D.Lgs. n. 32 del 2001
art. 7, comma 1, lett. a) (richiamato in motivazione)
Ha precisato e circoscritto l'ambito delle violazioni meramente formali richiamando i requisiti per l'esclusione della punibilita'
TUIR
Richiamato in tema di requisiti per la legittima deduzione dei costi e sull'onere di prova circa la natura effettiva delle operazioni dedotte
D.L. n. 119 del 2018
richiesta di definizione agevolata
La definizione agevolata richiesta dal contribuente e' stata negata dall'Agenzia per omesso pagamento; il diniego non e' stato impugnato
Massime di principio
- La fattura regolare conforme ai requisiti di DPR 633/1972 art.21 beneficia di una presunzione di veridicita', ma se manca uno o piu' elementi essenziali (in particolare data/e di esecuzione, luogo, descrizione e modalita' di determinazione del corrispettivo) essa puo' essere considerata generica e non idonea a giustificare deduzioni o detrazioni
- Il contribuente ha l'onere di provare il diritto alla deduzione/detrazione: documenti integrativi sono ammessi ma devono essere prodotti e risultare idonei e tempestivi; la loro produzione dopo che l'amministrazione ha gia' negato la detrazione puo' risultare inefficace
- La qualifica della violazione e' cruciale: se la carenza formale incide sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta o sul versamento (o ostacola concretamente i controlli), non si tratta di violazione meramente formale e possono applicarsi sanzioni
- In giudizio e in sede di ricorso in Cassazione e' fondamentale riprodurre in modo autosufficiente la documentazione contestata (fatture, autocertificazioni, prospetti di lavorazione): la mancata produzione impedisce alla Corte di valutare l'idoneita probatoria e puo' portare al rigetto della doglianza
- Nella valutazione delle fatture e dei documenti complementari va tenuto conto del principio europeo secondo cui gli Stati possono negare la detrazione per fatture incomplete; pertanto la conformita' ai requisiti formali e la disponibilita di elementi integrativi sono essenziali per difendere il diritto alla detrazione
- Prima di qualificare una violazione come meramente formale, bisogna valutare ex ante l'idoneita' della condotta a pregiudicare l'esercizio delle azioni di controllo: se tale idoneita' sussiste, la violazione non e' esente da sanzioni
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