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Sentenza

Sentenza del 05/01/2022 n. 141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava per gli anni 2007-2008 l'illegittima applicazione del reverse charge per prestazioni in subappalto, l'indebita applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% e la deducibilita/ detraibilita di costi evidenziati in fatture ritenute generiche. Contestava inoltre omissioni formali e sostanziali (mancata duplice registrazione, codice attività errato, mancata produzione di documentazione e di una fattura). Il contribuente ha impugnato sostenendo la correttezza del regime (subappalto e condizioni per IVA agevolata) e la sufficienza delle fatture ai sensi del DPR 633/1972 art.21; ha altresì dedotto la natura meramente formale delle irregolarità. La CTP ha rigettato; la CTR ha parzialmente riformato riducendo le pretese dell'Ufficio su reverse charge e IVA agevolata, ma ha confermato la ripresa per fatture generiche annullando le sanzioni. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso principale; l'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale. La Suprema Corte ha esaminato se le carenze formali delle fatture giustificassero la perdita dei diritti di deduzione/detrazione e se tali carenze fossero meramente formali (non punibili) oppure rilevanti ai fini dell'imponibile e quindi sanzionabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che le carenze delle fatture (mancanza di indicazione del luogo e delle date di svolgimento delle prestazioni, modalita di determinazione del corrispettivo, mancata duplice registrazione, ecc.) erano tali da incidere sulla determinazione dell'imponibile e sul diritto alla detrazione/deduzione; quindi non potevano essere qualificate come violazioni meramente formali esenti da punibilita. Per questo motivo la sentenza impugnata e' stata cassata limitatamente al profilo oggetto del ricorso incidentale e la causa e' rinviata alla CTR competente in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva prodotto in cassazione le fatture e le autocertificazioni in modo autosufficiente, impedendo la valutazione della loro idoneita a integrare le fatture carenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Stabilisce i requisiti formali della fattura; la loro carenza puo' comportare la perdita della presunzione di veridicita e l'inidoneita della fattura a costituire titolo per la deduzione dei costi e per la detrazione dell'IVA

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 226 (punto 6 e 7), art. 219

    Imposta l'obbligo di indicare natura e quantita' dei servizi e la data di effettuazione/ultimazione delle prestazioni per consentire i controlli e il diritto alla detrazione; prevede che documenti integrativi specifici possano essere considerati alla stregua di fattura, ma il contribuente deve fornire elementi probatori e l'amministrazione puo' negare la detrazione se non convince

  • D.Lgs. n. 471 del 1997

    art. 6, comma 9-bis; art. 5, comma 6; art. 9, commi 1 e 3

    Norme sulle sanzioni tributarie: la loro applicazione dipende dalla natura della violazione (sostanziale, formale, meramente formale) e dalla incidenza sul tributo dovuto

  • D.Lgs. n. 472/1997

    art. 6, comma 5-bis (richiamato in motivazione)

    Limita l'esclusione della punibilita' alle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attivita' di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)

    art. 10, comma 3; art. 16

    Definizione originaria di violazione meramente formale; la portata e' stata limitata successivamente per evitare che norme troppo ampie escludessero sanzioni per violazioni che ostacolano i controlli

  • D.Lgs. n. 32 del 2001

    art. 7, comma 1, lett. a) (richiamato in motivazione)

    Ha precisato e circoscritto l'ambito delle violazioni meramente formali richiamando i requisiti per l'esclusione della punibilita'

  • TUIR

    Richiamato in tema di requisiti per la legittima deduzione dei costi e sull'onere di prova circa la natura effettiva delle operazioni dedotte

  • D.L. n. 119 del 2018

    richiesta di definizione agevolata

    La definizione agevolata richiesta dal contribuente e' stata negata dall'Agenzia per omesso pagamento; il diniego non e' stato impugnato

Massime di principio

  • La fattura regolare conforme ai requisiti di DPR 633/1972 art.21 beneficia di una presunzione di veridicita', ma se manca uno o piu' elementi essenziali (in particolare data/e di esecuzione, luogo, descrizione e modalita' di determinazione del corrispettivo) essa puo' essere considerata generica e non idonea a giustificare deduzioni o detrazioni
  • Il contribuente ha l'onere di provare il diritto alla deduzione/detrazione: documenti integrativi sono ammessi ma devono essere prodotti e risultare idonei e tempestivi; la loro produzione dopo che l'amministrazione ha gia' negato la detrazione puo' risultare inefficace
  • La qualifica della violazione e' cruciale: se la carenza formale incide sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta o sul versamento (o ostacola concretamente i controlli), non si tratta di violazione meramente formale e possono applicarsi sanzioni
  • In giudizio e in sede di ricorso in Cassazione e' fondamentale riprodurre in modo autosufficiente la documentazione contestata (fatture, autocertificazioni, prospetti di lavorazione): la mancata produzione impedisce alla Corte di valutare l'idoneita probatoria e puo' portare al rigetto della doglianza
  • Nella valutazione delle fatture e dei documenti complementari va tenuto conto del principio europeo secondo cui gli Stati possono negare la detrazione per fatture incomplete; pertanto la conformita' ai requisiti formali e la disponibilita di elementi integrativi sono essenziali per difendere il diritto alla detrazione
  • Prima di qualificare una violazione come meramente formale, bisogna valutare ex ante l'idoneita' della condotta a pregiudicare l'esercizio delle azioni di controllo: se tale idoneita' sussiste, la violazione non e' esente da sanzioni

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