Sentenza del 24/03/2016 n. 5841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti dalla società nel 2002 per operazioni con fornitori esteri appartenenti a Paesi black list. Secondo l'Ufficio, il giudice del rinvio non aveva verificato, per ciascuna operazione e per tutti i fornitori coinvolti, la concreta esecuzione delle operazioni, l'effettivo interesse economico della società e l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte dei fornitori, come richiesto dall'art. 110, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986. Veniva inoltre denunciata la violazione del vincolo imposto dall'art. 384, comma 2, c.p.c., dalla precedente sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato tutte le operazioni contestate, in particolare quelle relative a cinque fornitori, e aveva motivato in modo meramente assertivo l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che dovrà svolgere gli accertamenti omessi e decidere nuovamente anche sulle spese. La questione sanzionatoria è rimasta assorbita.
Norme richiamate
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice del rinvio deve "uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte".
Il giudice del rinvio è vincolato non solo ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, ma anche alle indicazioni contenute nella precedente decisione, comprese quelle derivanti dalla cassazione per vizio di motivazione. Deve quindi riesaminare la causa eliminando i difetti argomentativi rilevati.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti. La riproduzione integrale di numerosi atti processuali non comporta automaticamente l'inammissibilità, purché gli elementi rilevanti siano individuabili e il ricorso resti comprensibile e autosufficiente.
Art. 110, comma 11, D.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata richiede una prova concreta dei presupposti previsti dalla norma, da valutare con riferimento alle singole operazioni e ai singoli fornitori. Non sono sufficienti affermazioni generiche o una motivazione meramente descrittiva.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come avvenuto per l'art. 384 c.p.c. e per l'art. 110, comma 11, del D.P.R. n. 917 del 1986.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene cassata per motivazione insufficiente, il giudice del rinvio deve riesaminare la questione eliminando le carenze evidenziate dalla Cassazione e rispettando le indicazioni contenute nella precedente decisione.
- In materia di costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la prova deve essere concreta, analitica e riferita a ciascun fornitore e a ciascuna operazione contestata.
- La mera esistenza di fatture, la corretta imputazione contabile dei costi o la rilevanza quantitativa di una determinata fornitura non dimostrano automaticamente l'effettività dell'operazione, l'interesse economico e l'effettiva attività del fornitore.
- Una motivazione che si limiti ad affermare che le prove sono sufficienti, senza indicare quali siano e perché conducano a tale conclusione, è esposta a censura per insufficienza o apparenza della motivazione.
- Il giudice tributario non può estendere la deducibilità a operazioni o fornitori non esaminati, ma deve svolgere una verifica completa di tutte le operazioni oggetto dell'accertamento.
- Gli aspetti sanzionatori possono essere valutati solo dopo avere accertato in modo corretto la fondatezza della ripresa fiscale principale.
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