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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- in data 11 aprile 2024, con il quale si disponeva il rigetto dell’istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta.

Giustizia amministrativa202400198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio dell’11 aprile 2024 con cui è stata respinta l’istanza per la nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta. Il testo dell’ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito e dispone quindi che la parte ricorrente chiarisca motivatamente se tale interesse permanga, aggiorni la situazione relativa alla vicenda e comunichi e documenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, segnalando anche l’eventuale necessità di attività istruttoria. L’Amministrazione deve verificare la completezza della propria difesa e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la parte ricorrente deve dichiarare se persiste l’interesse alla decisione, aggiornare e documentare la situazione sostanziale e indicare eventuali esigenze istruttorie; l’Amministrazione deve completare, ove necessario, la propria attività difensiva e riferire sulle sopravvenienze rilevanti. Il giudice avverte che l’eventuale mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento per desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è adottata alcuna decisione sull’illegittimità del decreto impugnato né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La mancata attività processuale della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può essere considerata nella valutazione della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando non risulti recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre un’ordinanza istruttoria per acquisire una dichiarazione motivata sull’interesse attuale, l’aggiornamento documentato della vicenda e l’indicazione di eventuali sopravvenienze o esigenze istruttorie.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori specificamente diretti ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale della parte, come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Gli incombenti istruttori finalizzati alla verifica dell’interesse alla decisione possono essere rivolti sia alla parte ricorrente, per l’aggiornamento della propria posizione e delle sopravvenienze, sia all’Amministrazione resistente, per la verifica della completezza difensiva e l’indicazione di fatti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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