Sentenza del 13/11/2015 n. 23250 - Corte di Cassazione
Tributi (in generale) - Condono fiscale - Avviso di liquidazione fondato su giudicato - Impugnazione - Lite pendente - Definizione ex art. 16, comma 3, della l. n. 289 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione della maggiore INVIM, oltre interessi e sanzioni, chiedendo di qualificare tale impugnazione come lite pendente ai fini del condono. Tuttavia, l'avviso era stato emesso sulla base di un precedente accertamento di valore ormai definitivo per effetto di giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'atto avesse natura meramente liquidatoria e non costituisse un nuovo atto impositivo suscettibile di definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro il diniego di condono. Ha stabilito che l'avviso di liquidazione fondato su un accertamento già definito con sentenza passata in giudicato non costituisce una lite pendente ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 289 del 2002. La controversia non può essere qualificata neppure come lite autonoma ai sensi della lett. b). Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il resistente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a)
La definizione agevolata presuppone una controversia avente a oggetto un atto effettivamente impositivo. Non rientra nella nozione l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso soltanto per quantificare un'imposta già definita da un giudicato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. b)
L'autonomia rilevante ai fini della norma riguarda la distinzione tra controversie relative all'imposta di registro e controversie relative all'INVIM; non consente di qualificare come autonoma una controversia avente a oggetto un atto meramente liquidatorio fondato su un precedente giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla natura dell'atto e alla rettifica del valore, ma la decisione si è fondata principalmente sulla distinzione tra funzione impositiva e funzione meramente liquidatoria dell'avviso.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto fiscale sia impositivo o meramente liquidatorio occorre considerarne la funzione tipica e i suoi requisiti oggettivi, non le contestazioni del contribuente o i vizi denunciati.
- Un avviso che si limita a liquidare un'imposta sulla base di un accertamento già definito con giudicato non introduce una nuova pretesa tributaria e, di regola, non dà luogo a una lite pendente condonabile.
- La presenza di sanzioni o di dati relativi alla precedente rettifica non trasforma automaticamente un avviso di liquidazione in un nuovo atto impositivo, se l'an e il criterio della pretesa sono già coperti dal giudicato.
- Un precedente giudicato sull'accertamento impedisce di utilizzare il successivo atto di liquidazione come strumento per riaprire la contestazione dell'imposta attraverso una definizione agevolata.
- La qualificazione di una controversia come lite autonoma dipende dall'ambito specifico previsto dalla norma e non può essere invocata soltanto perché l'atto successivo è formalmente distinto da quello precedente.
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