Sentenza del 13/11/2015 n. 9175 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Contratti di coassicurazione - Commissioni di delega - Non esenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le commissioni di delega non sono esenti da IVA, poiché, pur essendo collegate a rapporti di coassicurazione, sono assimilate a operazioni non assicurative. Anche i diritti di liquidazione non beneficiano dell'esenzione prevista per le prestazioni accessorie, perché non costituiscono corrispettivo di un'attività resa direttamente a favore dell'assicurato e sono effettuati dalle società deleganti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA delle commissioni di delega e dei diritti di liquidazione nell'ambito di contratti di coassicurazione. Si contestava se tali somme potessero beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni assicurative dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972, oppure, per i diritti di liquidazione, dell'esclusione prevista per le prestazioni accessorie dall'art. 12 del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
L'esenzione IVA per le operazioni assicurative si applica alle prestazioni effettivamente riconducibili all'attività assicurativa, ma non alle commissioni di delega, considerate operazioni non assicurative.
Art. 12 d.P.R. 633/1972
L'esclusione IVA per le prestazioni accessorie richiede che la prestazione sia resa dal medesimo soggetto e direttamente a favore del destinatario dell'operazione principale. I diritti di liquidazione non rientrano nell'agevolazione perché tali condizioni non risultano soddisfatte.
Massime di principio
- Nel settore assicurativo, il semplice collegamento economico o contrattuale di una prestazione con un'operazione assicurativa non è sufficiente per applicare l'esenzione IVA.
- Le commissioni percepite per attività di gestione, delega o coordinamento devono essere valutate autonomamente e possono essere imponibili se non costituiscono una prestazione assicurativa in senso proprio.
- Per qualificare una prestazione come accessoria a un'operazione esente occorre verificare sia il rapporto diretto con l'operazione principale sia l'identità del soggetto che rende le prestazioni; in mancanza, l'accessorietà non consente l'esenzione.
- In situazioni analoghe è necessario esaminare la natura effettiva della prestazione, il soggetto che la esegue e il destinatario concreto, senza basarsi soltanto sul fatto che l'attività sia svolta nell'ambito di un contratto assicurativo o di coassicurazione.
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