Sentenza del 25/01/2016 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Appello - Motivi assorbiti in primo grado - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'assenza di un appello incidentale impedisce al giudice di secondo grado di esaminare gli ulteriori motivi rimasti assorbiti in primo grado. Tali motivi non possono quindi essere recuperati automaticamente nel giudizio di appello: la parte interessata deve proporre appello incidentale, rispettando gli oneri di specificità e tempestività previsti per le impugnazioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità, nel giudizio di appello, di esaminare motivi proposti nel ricorso introduttivo ma non esaminati dal giudice di primo grado perché assorbiti. La questione centrale è se sia sufficiente la loro generica riproposizione oppure se sia necessario proporre uno specifico appello incidentale.
Massime di principio
- I motivi assorbiti dal giudice di primo grado non vengono esaminati automaticamente in appello.
- La parte che intende ottenere una decisione su una domanda o motivo non esaminato deve proporre appello incidentale, quando tale esame sia necessario per modificare o ampliare la decisione impugnata.
- La mera riproposizione difensiva dei motivi assorbiti non sostituisce necessariamente l'appello incidentale: occorre verificare la natura della questione e gli effetti della sentenza di primo grado.
- Per evitare la preclusione, è prudente formulare espressamente nell'atto di appello incidentale le domande e i motivi rimasti assorbiti, indicando chiaramente la parte della decisione che si intende censurare.
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