Ordinanza n. 7100/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del decreto n. 5042/2025 - notificato il 10.9.2025 - di diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d’Italia ia Nuova Delhi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché esso non risulta notificato al Ministero dell’Interno, presso il quale è incardinato lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli. Tale organo aveva disposto la revoca del nulla osta nominativo al lavoro, provvedimento ritenuto connesso per accessorietà al diniego del visto. Il Collegio ha inoltre prospettato un possibile difetto di competenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo che, in applicazione del principio del simultaneus processus, la competenza del TAR Campania, competente sul provvedimento di revoca del nulla osta adottato dallo Sportello Unico Immigrazione di Napoli, possa attrarre anche l’impugnazione del diniego del visto, inserito nella medesima procedura sostanzialmente unitaria finalizzata al rilascio del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito né ha ancora dichiarato l’inammissibilità o il difetto di competenza. Ha sottoposto alle parti, in contraddittorio, le questioni relative alla mancata notifica del ricorso al Ministero dell’Interno e alla possibile competenza territoriale del TAR Campania, assegnando 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, le questioni rilevate d’ufficio relative all’ammissibilità del ricorso e alla competenza territoriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva relativa all’ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, prima di definire il giudizio.
- Quando il diniego del visto di ingresso è funzionalmente connesso alla revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione competente in materia di nulla osta può porre una questione di ammissibilità per omessa evocazione in giudizio del soggetto istituzionale interessato.
- Se il diniego del visto e la revoca del nulla osta al lavoro costituiscono segmenti di una procedura sostanzialmente unitaria, la competenza territoriale del giudice competente sul provvedimento di revoca del nulla osta può attrarre, in applicazione del principio del simultaneus processus, anche l’impugnazione del diniego del visto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →