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Sentenza

Sentenza del 21/12/2018 n. 33236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato parzialmente la cartella di pagamento, limitatamente all'aggio o compenso di riscossione, sostenendo che tale somma avesse natura afflittiva e sanzionatoria e non potesse quindi applicarsi a pretese tributarie riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006. In subordine, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost. Equitalia ha contestato la decisione dei giudici di merito, deducendo l'erronea qualificazione dell'aggio, l'insussistenza di un'applicazione retroattiva e l'infondatezza delle questioni costituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di Equitalia, ritenendo adeguata la motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che l'aggio di riscossione ha natura retributiva, quale compenso per l'attività dell'agente della riscossione, e non natura tributaria o sanzionatoria. La disciplina applicabile deve essere individuata in base all'anno di avvio dell'attività di riscossione, non all'anno cui si riferiscono i tributi recuperati; pertanto non vi è applicazione retroattiva della norma. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000, oltre spese forfettarie e accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17

    L'aggio di riscossione è disciplinato come compenso per l'attività dell'agente della riscossione.

    La Corte interpreta l'aggio come prestazione retributiva e non come sanzione o tributo. La sua applicazione dipende dalla disciplina vigente quando inizia l'attività di riscossione.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    La modifica normativa dell'aggio non è retroattiva quando viene applicata a un'attività di riscossione iniziata dopo la sua entrata in vigore, anche se i tributi riguardano periodi d'imposta precedenti.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3-bis

    Nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio è a carico dell'ente creditore se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e del debitore in caso contrario.

    La regola riguarda i ruoli non derivanti da inadempimento. Non si applica, secondo la Corte, ai ruoli formati a seguito di avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, comma 1, lett. a)

    Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento.

    La riscossione derivante da avvisi di accertamento per maggiori imposte non è considerata riscossione spontanea.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 3

    Il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie non impedisce l'applicazione della disciplina dell'aggio vigente quando inizia la riscossione, poiché l'aggio si riferisce all'attività di riscossione e non al periodo d'imposta accertato.

  • Art. 25 Cost.

    Il divieto di retroattività delle sanzioni non è pertinente, perché l'aggio non ha natura sanzionatoria.

  • Art. 3 Cost.

    La disciplina dell'aggio non è irragionevole né lesiva dell'uguaglianza, poiché il legislatore può porre una parte del costo dell'organizzazione della riscossione a carico del contribuente.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non si applica direttamente all'aggio, che non è un tributo ma un compenso per un'attività di riscossione.

  • Art. 97 Cost.

    La disciplina dell'aggio non è stata ritenuta incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

  • TFUE, art. 107

    La disciplina dell'aggio non costituisce aiuto di Stato, poiché non comporta il ricorso a risorse statali e manca quindi almeno una delle condizioni necessarie per qualificare una misura come aiuto.

Massime di principio

  • Per stabilire quale disciplina dell'aggio o compenso di riscossione applicare, occorre fare riferimento al momento in cui inizia l'attività di riscossione, non all'anno d'imposta cui si riferisce il debito tributario.
  • L'aggio di riscossione è normalmente qualificato come compenso retributivo per il servizio svolto dall'agente della riscossione, non come sanzione, imposta o maggiorazione punitiva.
  • La qualificazione retributiva dell'aggio rende generalmente non applicabili le contestazioni fondate sul divieto costituzionale di retroattività delle sanzioni e sul principio di capacità contributiva.
  • La disciplina relativa alla riscossione spontanea a mezzo ruolo non si estende automaticamente ai ruoli derivanti da avvisi di accertamento per maggiori imposte, che presuppongono un inadempimento o una contestazione del debito.
  • Una questione di legittimità costituzionale deve essere specificamente motivata e rilevante per la decisione; questioni generiche, ambigue o già respinte dalla giurisprudenza hanno elevate probabilità di essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione sulla natura e sull'applicabilità dell'aggio, i giudici di merito devono conformarsi a tale interpretazione salvo specifiche e solide ragioni per discostarsene.

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