Sentenza del 21/12/2018 n. 33236 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato parzialmente la cartella di pagamento, limitatamente all'aggio o compenso di riscossione, sostenendo che tale somma avesse natura afflittiva e sanzionatoria e non potesse quindi applicarsi a pretese tributarie riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006. In subordine, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost. Equitalia ha contestato la decisione dei giudici di merito, deducendo l'erronea qualificazione dell'aggio, l'insussistenza di un'applicazione retroattiva e l'infondatezza delle questioni costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di Equitalia, ritenendo adeguata la motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che l'aggio di riscossione ha natura retributiva, quale compenso per l'attività dell'agente della riscossione, e non natura tributaria o sanzionatoria. La disciplina applicabile deve essere individuata in base all'anno di avvio dell'attività di riscossione, non all'anno cui si riferiscono i tributi recuperati; pertanto non vi è applicazione retroattiva della norma. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17
L'aggio di riscossione è disciplinato come compenso per l'attività dell'agente della riscossione.
La Corte interpreta l'aggio come prestazione retributiva e non come sanzione o tributo. La sua applicazione dipende dalla disciplina vigente quando inizia l'attività di riscossione.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006
La modifica normativa dell'aggio non è retroattiva quando viene applicata a un'attività di riscossione iniziata dopo la sua entrata in vigore, anche se i tributi riguardano periodi d'imposta precedenti.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3-bis
Nel caso di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio è a carico dell'ente creditore se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e del debitore in caso contrario.
La regola riguarda i ruoli non derivanti da inadempimento. Non si applica, secondo la Corte, ai ruoli formati a seguito di avvisi di accertamento per il recupero di maggiori imposte.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, comma 1, lett. a)
Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento.
La riscossione derivante da avvisi di accertamento per maggiori imposte non è considerata riscossione spontanea.
Legge n. 212 del 2000, art. 3
Il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie non impedisce l'applicazione della disciplina dell'aggio vigente quando inizia la riscossione, poiché l'aggio si riferisce all'attività di riscossione e non al periodo d'imposta accertato.
Art. 25 Cost.
Il divieto di retroattività delle sanzioni non è pertinente, perché l'aggio non ha natura sanzionatoria.
Art. 3 Cost.
La disciplina dell'aggio non è irragionevole né lesiva dell'uguaglianza, poiché il legislatore può porre una parte del costo dell'organizzazione della riscossione a carico del contribuente.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non si applica direttamente all'aggio, che non è un tributo ma un compenso per un'attività di riscossione.
Art. 97 Cost.
La disciplina dell'aggio non è stata ritenuta incompatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
TFUE, art. 107
La disciplina dell'aggio non costituisce aiuto di Stato, poiché non comporta il ricorso a risorse statali e manca quindi almeno una delle condizioni necessarie per qualificare una misura come aiuto.
Massime di principio
- Per stabilire quale disciplina dell'aggio o compenso di riscossione applicare, occorre fare riferimento al momento in cui inizia l'attività di riscossione, non all'anno d'imposta cui si riferisce il debito tributario.
- L'aggio di riscossione è normalmente qualificato come compenso retributivo per il servizio svolto dall'agente della riscossione, non come sanzione, imposta o maggiorazione punitiva.
- La qualificazione retributiva dell'aggio rende generalmente non applicabili le contestazioni fondate sul divieto costituzionale di retroattività delle sanzioni e sul principio di capacità contributiva.
- La disciplina relativa alla riscossione spontanea a mezzo ruolo non si estende automaticamente ai ruoli derivanti da avvisi di accertamento per maggiori imposte, che presuppongono un inadempimento o una contestazione del debito.
- Una questione di legittimità costituzionale deve essere specificamente motivata e rilevante per la decisione; questioni generiche, ambigue o già respinte dalla giurisprudenza hanno elevate probabilità di essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione sulla natura e sull'applicabilità dell'aggio, i giudici di merito devono conformarsi a tale interpretazione salvo specifiche e solide ragioni per discostarsene.
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