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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8758/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizi di motivazione della sentenza di appello: si contestava che la Corte territoriale avesse travisato le valutazioni del giudice di primo grado e non fosse partita dal minimo edittale per il reato di detenzione a fini di spaccio (il G.U.P. aveva determinato la pena base in 9 anni già comprensiva di aumenti, con minimo edittale pari a 8 anni), e si censurava inoltre l'aumento della pena a titolo di continuazione per il reato di detenzione di due armi clandestine, sostenendo che le due armi configurassero un unico reato e non due.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la determinazione della pena da parte della Corte d'appello (pena base rideterminata in anni 7 e mesi 6 e multa di euro 26.000) avendo quest'ultima applicato correttamente i criteri di cui all'art.133 c.p. valutando la gravità della condotta (quantitativo e alto grado di purezza della cocaina, predisposizione di una base logistica evocativa di collegamenti criminali). È stato inoltre osservato che la censura relativa all'aumento per continuazione in relazione alle armi non era stata dedotta in appello e pertanto era preclusa in cassazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.309 del 1990, art.73, comma 1

    Norma che disciplina il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte precisa che, dopo la declaratoria di incostituzionalità che ha modificato la cornice edittale, il giudice di merito non è obbligato a diminuire automaticamente la pena ma può rivalutare i parametri di cui all'art.133 c.p. alla luce dei nuovi limiti edittali

  • d.P.R. n.309 del 1990, art.73, comma 4

    Riferimento agli aumenti previsti per la reiterazione/continuazione di reati connessi alla normativa sugli stupefacenti; nel caso di specie era rilevato come il GUP avesse già computato aumenti collegati alla continuazione

  • d.P.R. n.309 del 1990, art.80

    Norma che prevede particolari aumenti edittali o effetti sulla determinazione della pena; nel primo grado era stato già applicato l'aumento previsto

  • codice penale, art.133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della pena richiamando i criteri di gravità del fatto, personalità dell'agente e altre circostanze previste dall'art.133, e tale esercizio di discrezionalità non è censurabile in cassazione se adeguatamente riferito ai criteri indicati

  • codice di procedura penale, art.616

    Norma che prevede la condanna alle spese e la misura della sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n.40 del 2019

    Decisione costituzionale che ha inciso sulla cornice edittale del reato di cui all'art.73 d.P.R. 309/1990; la Cassazione richiamata chiarisce che, successivamente a tale declaratoria, il giudice d'appello può rivalutare la pena secondo i parametri di cui all'art.133, senza essere tenuto a ridurla automaticamente

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (ex multis: Sez.3, n.15233 del 23/01/2020; Sez.3, n.29968 del 22/02/2019; Sez.2, n.36104 del 27/04/2017)

    Principi affermati: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se mostra l'impiego dei criteri di cui all'art.133 c.p., e non è sempre richiesta una spiegazione analitica eccetto che la pena sia di molto superiore alla media edittale

Massime di principio

  • Dopo una modifica della cornice edittale per effetto di una pronuncia costituzionale, il giudice di merito può rivalutare la pena alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p. e non è obbligato a ridurre automaticamente la pena precedentemente irrogata
  • La valutazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione è adeguata se dimostra l'impiego dei criteri di cui all'art.133 e non richiede sempre una spiegazione analitica salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale
  • Questioni non dedotte nel grado di appello sono precluse in Cassazione: per poter censurare in suprema corte aumenti o vizi di determinazione della pena occorre che tali censure siano state tempestivamente sollevate in appello
  • Se si impugna la misura della pena, è utile che il ricorrente indichi in modo specifico e circostanziato il vizio di motivazione o il travisamento dei fatti per superare la soglia di inammissibilità; mere affermazioni generiche di travisamento sono spesso ritenute inammissibili
  • La condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili sono previste e applicate: il ricorrente deve valutare il rischio economico di un ricorso non fondato

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