Cassazione Penale, Sentenza n. 8758/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizi di motivazione della sentenza di appello: si contestava che la Corte territoriale avesse travisato le valutazioni del giudice di primo grado e non fosse partita dal minimo edittale per il reato di detenzione a fini di spaccio (il G.U.P. aveva determinato la pena base in 9 anni già comprensiva di aumenti, con minimo edittale pari a 8 anni), e si censurava inoltre l'aumento della pena a titolo di continuazione per il reato di detenzione di due armi clandestine, sostenendo che le due armi configurassero un unico reato e non due.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la determinazione della pena da parte della Corte d'appello (pena base rideterminata in anni 7 e mesi 6 e multa di euro 26.000) avendo quest'ultima applicato correttamente i criteri di cui all'art.133 c.p. valutando la gravità della condotta (quantitativo e alto grado di purezza della cocaina, predisposizione di una base logistica evocativa di collegamenti criminali). È stato inoltre osservato che la censura relativa all'aumento per continuazione in relazione alle armi non era stata dedotta in appello e pertanto era preclusa in cassazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n.309 del 1990, art.73, comma 1
Norma che disciplina il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte precisa che, dopo la declaratoria di incostituzionalità che ha modificato la cornice edittale, il giudice di merito non è obbligato a diminuire automaticamente la pena ma può rivalutare i parametri di cui all'art.133 c.p. alla luce dei nuovi limiti edittali
d.P.R. n.309 del 1990, art.73, comma 4
Riferimento agli aumenti previsti per la reiterazione/continuazione di reati connessi alla normativa sugli stupefacenti; nel caso di specie era rilevato come il GUP avesse già computato aumenti collegati alla continuazione
d.P.R. n.309 del 1990, art.80
Norma che prevede particolari aumenti edittali o effetti sulla determinazione della pena; nel primo grado era stato già applicato l'aumento previsto
codice penale, art.133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della pena richiamando i criteri di gravità del fatto, personalità dell'agente e altre circostanze previste dall'art.133, e tale esercizio di discrezionalità non è censurabile in cassazione se adeguatamente riferito ai criteri indicati
codice di procedura penale, art.616
Norma che prevede la condanna alle spese e la misura della sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n.40 del 2019
Decisione costituzionale che ha inciso sulla cornice edittale del reato di cui all'art.73 d.P.R. 309/1990; la Cassazione richiamata chiarisce che, successivamente a tale declaratoria, il giudice d'appello può rivalutare la pena secondo i parametri di cui all'art.133, senza essere tenuto a ridurla automaticamente
Giurisprudenza di legittimità richiamata (ex multis: Sez.3, n.15233 del 23/01/2020; Sez.3, n.29968 del 22/02/2019; Sez.2, n.36104 del 27/04/2017)
Principi affermati: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se mostra l'impiego dei criteri di cui all'art.133 c.p., e non è sempre richiesta una spiegazione analitica eccetto che la pena sia di molto superiore alla media edittale
Massime di principio
- Dopo una modifica della cornice edittale per effetto di una pronuncia costituzionale, il giudice di merito può rivalutare la pena alla luce dei criteri di cui all'art.133 c.p. e non è obbligato a ridurre automaticamente la pena precedentemente irrogata
- La valutazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione è adeguata se dimostra l'impiego dei criteri di cui all'art.133 e non richiede sempre una spiegazione analitica salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale
- Questioni non dedotte nel grado di appello sono precluse in Cassazione: per poter censurare in suprema corte aumenti o vizi di determinazione della pena occorre che tali censure siano state tempestivamente sollevate in appello
- Se si impugna la misura della pena, è utile che il ricorrente indichi in modo specifico e circostanziato il vizio di motivazione o il travisamento dei fatti per superare la soglia di inammissibilità; mere affermazioni generiche di travisamento sono spesso ritenute inammissibili
- La condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili sono previste e applicate: il ricorrente deve valutare il rischio economico di un ricorso non fondato
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