Ordinanza n. 459/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento in parte qua, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2023 n.362/2023/R/EEL, avente a oggetto “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale (CONNESSO CON L’RG 81/2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 362/2023/R/EEL, in parte qua, relativa all'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la deliberazione ARERA relativa alla disciplina dell'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, in vista della possibile calendarizzazione dell'udienza di merito entro il primo trimestre del 2027, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione, un aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, con particolare riguardo a fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sul permanere dell'interesse o sull'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione controversa e indicare l'eventuale necessità di istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti sopravvenuti rilevanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 27 maggio 2026 nelle forme del PAT. L'ordinanza avverte che l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è pronunciata alcuna decisione definitiva né regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale ai fini della decisione e, nel caso concreto, della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori disposti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte e l'eventuale inerzia ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili all'ordinanza e alla trattazione camerale del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, in relazione al comportamento processuale complessivo, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di possibili fatti o atti sopravvenuti idonei a incidere sull'interesse alla decisione o sull'esito della controversia, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori sia a carico della parte ricorrente, per verificare l'attualità dell'interesse, sia a carico dell'amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e aggiornati.
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