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Circolare

Circolare INAIL n. 20 del 19 marzo 1984

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Nuova tariffa dei premi. Istruzioni per l uso del modulario. Abolizione del mod 49 quinquies DL.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce il D.M. 3 febbraio 1984, che approva la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive. Vengono sostitute le istruzioni della circolare n. 92/1968, disciplinati i nuovi importi di premio, le modalità di denuncia, variazione e regolazione, la classificazione degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive per gruppi di radiotossicità, nonché la nuova numerazione delle posizioni assicurative e l’aggiornamento della modulistica. Sono inoltre fornite istruzioni operative per il conguaglio dei premi dal 1° marzo 1984, per la trasmissione dei dati di gestione e per il censimento dei possessori di sostanze radioattive.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro i rischi da raggi X e sostanze radioattive

Nuova tariffa INAIL per l’assicurazione dei medici contro i rischi da raggi X e sostanze radioattive

La circolare disciplina l’adeguamento della tariffa dei premi speciali unitari annui per l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Essa fornisce nuove istruzioni operative alle Sedi, sostituendo per la materia trattata la circolare n. 92/1968, e coordina gli adempimenti conseguenti al D.M. 3 febbraio 1984, pubblicato in G.U. n. 43 del 13 febbraio 1984.

Fonte normativa e decorrenza

Il provvedimento ministeriale approva la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui ai sensi dell’art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251. Le nuove misure decorrono dal 1° marzo 1984, primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

La circolare precisa che:

  • i premi sono annui e unitari;
  • ad essi si applica l’addizionale prevista dall’art. 181 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • in caso di inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno solare, il premio va ridotto di tanti dodicesimi per ogni mese o frazione di mese.

Nuova classificazione degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive

La tariffa introduce una articolazione più puntuale del rischio assicurato.

Gli apparecchi radiologici sono distinti in:

  • apparecchi di diagnostica (A);
  • apparecchi di terapia (B).

Gli apparecchi di diagnostica sono ulteriormente ripartiti in relazione al luogo di installazione o alla qualifica del professionista che li utilizza:

  • A1: ospedali, cliniche, istituti universitari, istituti ed enti di previdenza, assistenza e prevenzione, case di cura private;
  • A2: consorzi antitubercolari;
  • A3: studi privati di radiologia;
  • A4: studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico;
  • A5: studi privati o centri pubblici di odontoiatria.

Gli apparecchi di terapia sono distinti in:

  • B1: installati presso ospedali, cliniche, istituti universitari, istituti ed enti di previdenza, assistenza e prevenzione, case di cura private;
  • B2: installati presso studi privati.

Le sostanze radioattive in uso sono classificate in base alla radiotossicità secondo la tabella del D.M. 19 luglio 1967:

  • Gruppo I: nuclidi di radiotossicità molto elevata;
  • Gruppo II: nuclidi di radiotossicità elevata;
  • Gruppo III: nuclidi di radiotossicità moderata;
  • Gruppo IV: nuclidi di radiotossicità debole.

Misure dei premi stabilite dal decreto ministeriale

Il decreto allegato alla circolare indica gli importi annui da applicare per ciascuna tipologia di apparecchio e per le sostanze radioattive, con riferimento alle millicurie e al gruppo di radiotossicità.

Per gli apparecchi radiologici il premio annuo è fissato, tra l’altro, nelle seguenti misure:

  • diagnostica A1: L. 1.302.000;
  • diagnostica A2: L. 548.000;
  • diagnostica A3: L. 878.000;
  • diagnostica A4: L. 325.000;
  • diagnostica A5: L. 260.000;
  • terapia B1: L. 516.000;
  • terapia B2: L. 344.000.

Per le sostanze radioattive in uso il premio è determinato secondo il gruppo di radiotossicità:

  • Gruppo I: L. 35.000 per ogni millicurie o frazione sino a 10 millicurie, più quota fissa di L. 150.000 oltre 10 millicurie;
  • Gruppo II: L. 4.000 per ogni millicurie o frazione sino a 100 millicurie, più quota fissa di L. 100.000 oltre 100 millicurie;
  • Gruppo III: L. 400 per ogni millicurie o frazione sino a 1.000 millicurie, più quota fissa di L. 150.000 oltre 1.000 millicurie;
  • Gruppo IV: L. 50 per ogni millicurie o frazione sino a 10.000 millicurie, più quota fissa di L. 100.000 oltre 10.000 millicurie.

Denuncia di inizio attività, variazioni e cessazione

Il possessore, a qualunque titolo, di apparecchi radiologici funzionanti e/o di sostanze radioattive in uso deve denunciare alla Sede INAIL territorialmente competente, entro 30 giorni dall’inizio del funzionamento o dell’uso:

  • numero e tipo degli apparecchi;
  • sede esatta dell’installazione;
  • tipo di sostanze radioattive e relativo gruppo di radiotossicità;
  • quantità presunta in millicurie per i primi tre mesi di attività;
  • ogni altro elemento richiesto dal mod. 18/D.L.

Entro il trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento, devono essere denunciate anche:

  • le variazioni del numero o del tipo di apparecchi;
  • le variazioni della quantità di sostanze radioattive in uso;
  • le variazioni dell’identità del possessore o del legale rappresentante;
  • le variazioni del domicilio;
  • le variazioni della località e della sede di installazione;
  • la cessazione dell’attività.

Per tali variazioni deve essere utilizzato il mod. 65/D.L.

Pagamento del premio e regolazione annuale

Il premio deve essere corrisposto anticipatamente per ogni anno, secondo le modalità e i termini ordinari.

Sono ammesse, secondo la disciplina vigente:

  • istanze di frazionamento del premio ai sensi dell’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 1124/1965;
  • istanze di dilazione del pagamento.

Per le sostanze radioattive il premio è determinato, sia per sorgenti sigillate sia per sorgenti non sigillate, in base alle millicurie che il possessore presume di impiegare nei primi tre mesi di attività. In sede di regolazione annuale, il possessore deve poi denunciare entro il 31 gennaio:

  • per le sorgenti sigillate, le caratteristiche e l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente, in millicurie e distinte per gruppo di radiotossicità;
  • per le sorgenti non sigillate o isotopi sciolti, le caratteristiche e l’attività media trimestrale, pari a un quarto dell’attività complessiva dell’anno, sempre in millicurie e distinte per gruppo di radiotossicità.

Tale denuncia va resa con il mod. 19/D.L., che la Sede deve inviare agli interessati a fine anno insieme al mod. 19/bis D.L.

Conguagli per il 1984 e istruzioni operative alle Sedi

Le Sedi devono procedere direttamente alla regolazione del premio per le posizioni assicurative in corso, richiedendo il conguaglio dei 10/12 della differenza tra i premi del D.M. 3 agosto 1981 e quelli della nuova tariffa.

Per le sostanze radioattive, ai fini del conguaglio, le Sedi devono acquisire preventivamente dagli interessati una dichiarazione di identificazione delle sostanze in uso. A questo scopo sono stati predisposti i fac-simile delle lettere di richiesta e dei prospetti di conteggio contenuti negli allegati nn. 3, 4 e 5.

La circolare chiarisce inoltre che, se vengono denunciati nuclidi non compresi nella tabella del 19 luglio 1967 o con radiotossicità sconosciuta o controversa, essi vanno considerati, fino a nuova classificazione legislativa, appartenenti al Gruppo I, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 1966.

Numerazione delle posizioni assicurative

In conseguenza della nuova tariffa, le posizioni assicurative devono essere contraddistinte con i seguenti prefissi:

  • 981: apparecchi di diagnostica installati presso ospedali, cliniche, istituti universitari, istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione, case di cura private;
  • 988: apparecchi di diagnostica installati presso consorzi antitubercolari;
  • 982: apparecchi di diagnostica installati presso studi privati di radiologia;
  • 983: apparecchi di diagnostica installati presso studi privati di medici non radiologi;
  • 989: apparecchi di diagnostica installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria;
  • 984: apparecchi di terapia installati presso ospedali, cliniche, istituti universitari, istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione, case di cura private;
  • 985: apparecchi di terapia installati presso studi privati;
  • 986: sostanze radioattive in uso.

Devono essere instaurati rapporti assicurativi distinti quando uno stesso assicurante possieda contemporaneamente beni classificabili in prefissi diversi.

Le posizioni già in essere relative ai consorzi antitubercolari, ai centri pubblici e studi privati di odontoiatria e alle sostanze radioattive cessano al 29 febbraio 1984 e vanno riaperte dal 1° marzo 1984 con i nuovi prefissi 988, 989 e 986. Se per lo stesso assicurante risultano in vigore posizioni 986 e 987, dal 1° marzo 1984 devono essere unificate nel prefisso 986.

Modulistica e trasmissione dei dati

La circolare segnala che è in predisposizione una nuova edizione dei moduli aggiornati. Nel frattempo possono essere utilizzati quelli disponibili con gli adattamenti necessari.

Viene espressamente abolito il mod. 49 quinquies-D.L.

Per la trasmissione dei dati di gestione restano ferme le istruzioni della lettera circolare n. 77/1975, ma il fac-simile della lettera-prospetto deve essere sostituito con i nuovi fac-simili nn. 7, 8 e 9 allegati. È raccomandata particolare cura nella compilazione dei prospetti nn. 8 e 9 relativi alle sostanze radioattive.

Censimento e controlli

La circolare ribadisce la necessità di un controllo diligente e metodico dei possessori di apparecchi radiologici e raccomanda, in tempi brevi e comunque compatibili con le esigenze operative, un censimento dei possessori di sostanze radioattive in uso, con particolare riguardo ai laboratori di analisi con sezioni di radioimmunologia.

Rivalutazione delle rendite

È infine anticipato che saranno impartite istruzioni sulla rivalutazione delle rendite con decorrenza 1° luglio 1983, una volta pubblicato il relativo decreto interministeriale.

Punti principali

Adozione della nuova tariffa e decorrenza

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984, pubblicato in G.U. n. 43 del 13 febbraio 1984, è stata approvata la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per l’assicurazione dei medici contro i danni da raggi X e sostanze radioattive. Le nuove misure si applicano dal 1° marzo 1984, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto. Le istruzioni della circolare n. 92/1968 sono sostituite per le materie qui trattate.

Classificazione di apparecchi e sostanze radioattive

Gli apparecchi radiologici sono distinti in apparecchi di diagnostica e di terapia, con ulteriori sottoclassi in base al luogo di installazione e alla qualifica del professionista. Le sostanze radioattive in uso sono invece classificate secondo la radiotossicità in quattro gruppi (I molto elevata, II elevata, III moderata, IV debole), secondo la tabella del D.M. 19 luglio 1967.

Importi dei premi e criteri di calcolo

I premi sono unitari annui per singolo apparecchio o per quantità di sostanze radioattive espressa in millicurie, con applicazione dell’addizionale di cui all’art. 181 del T.U. n. 1124/1965. In caso di inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno, il premio va ridotto di tanti dodicesimi per ogni mese o frazione di mese. Per le sostanze radioattive il premio si calcola sulla quantità di millicurie presunte nei primi tre mesi di attività e, in sede di conguaglio, sulla base delle dichiarazioni annuali.

Adempimenti del possessore e modulistica

Il possessore di apparecchi funzionanti e/o sostanze radioattive deve denunciare entro 30 giorni l’inizio dell’attività, indicando numero e tipo degli apparecchi, sede di installazione, tipo di sostanze, gruppo di radiotossicità e quantità presunta in millicurie. Deve inoltre denunciare entro 30 giorni le variazioni del rischio e la cessazione dell’attività, usando il mod. 65/D.L., e versare anticipatamente il premio. Per le sostanze radioattive deve inoltre presentare entro il 31 gennaio la denuncia annuale con il mod. 19/D.L.; il mod. 49 quinquies-D.L. è abolito.

Conguagli, controlli e trasmissione dati

Le Sedi devono procedere alla regolazione delle posizioni in corso e richiedere il conguaglio dei 10/12 della differenza fra vecchia tariffa (D.M. 3 agosto 1981) e nuova tariffa. Per le sostanze radioattive occorre acquisire preventivamente una dichiarazione di identificazione delle sostanze in uso. La circolare richiama inoltre le istruzioni della lettera circolare n. 77/1975 per la trasmissione dei dati di gestione, sostituendo però il fac-simile con i nuovi modelli allegati.

Numerazione delle posizioni assicurative

Sono introdotti nuovi prefissi: 981, 988, 982, 983 e 989 per gli apparecchi di diagnostica a seconda del luogo di installazione; 984 e 985 per gli apparecchi di terapia; 986 per le sostanze radioattive. Le posizioni relative ai consorzi antitubercolari, agli studi/centri odontoiatrici e alle sostanze radioattive già in essere cessano al 29 febbraio 1984 e vanno riaperte dal 1° marzo 1984 con i nuovi prefissi. Le posizioni 986 e 987, se coesistenti per lo stesso assicurante, vanno unificate nel prefisso 986.

Allegati tecnici e chiarimenti

Sono allegati il decreto ministeriale con la nuova tariffa, la tabella dei nuclidi radioattivi e chiarimenti tecnici sulle sostanze radioattive, inclusi definizioni, sorgenti sigillate e non sigillate, attività in curie/millicurie e criteri di classificazione della radiotossicità. Sono inoltre forniti fac-simile di lettere e prospetti per la richiesta dati, il conteggio del premio e la trasmissione dei dati di gestione.

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