Circolare INAIL n. 22 del 22 marzo 1984
Regolamenti delle Comunita Europee n 1408 71 e n 574 72. Decisione n 116 del 15 dicembre 1982 relativa alla concessione di protesi grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione n. 116/1982 della Commissione amministrativa CEE, che semplifica la procedura per la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di grande importanza, eliminando l'obbligo di preventiva comunicazione all'istituzione estera nei casi di costo presunto inferiore a lire 590.000. Vengono disciplinati gli adempimenti delle Sedi INAIL, le verifiche preliminari sul diritto alle prestazioni, l'acquisizione del parere medico e del preventivo, la trasmissione del formulario E/114 nei casi di superamento della soglia, il termine di 15 giorni per l'eventuale opposizione dell'istituzione competente e le ipotesi di urgenza assoluta. La circolare precisa inoltre i casi particolari relativi al Regno Unito e ai lavoratori formalmente autorizzati a recarsi in Italia, nonché la documentazione da inoltrare alla Direzione generale dopo la concessione della prestazione.
Concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza; applicazione decisione CEE n. 116/1982
Concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza
La circolare INAIL n. 22 del 22 marzo 1984 recepisce e applica la decisione n. 116 del 15 dicembre 1982 della Commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. L’intervento mira a semplificare la gestione delle prestazioni in natura di particolare rilievo, disciplinando la procedura da seguire nei casi in cui la prestazione debba essere autorizzata preventivamente dall’istituzione competente estera.
Finalità e decorrenza
Le disposizioni della circolare n. 83/1974, punto 2, vengono integralmente sostituite con efficacia dal 1° gennaio 1983. La modifica principale consiste nell’eliminazione dell’obbligo di preventiva comunicazione all’istituzione straniera competente quando il costo presunto della prestazione è inferiore a lire 590.000.
Verifiche preliminari della Sede
All’atto della domanda di prestazioni, la Sede deve innanzitutto verificare che il lavoratore abbia diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale diritto deve risultare dal form. E/123 o da un documento analogo rilasciato dall’istituzione estera competente.
Se tale documentazione manca, la Sede deve richiederla mediante il form. E/107 e, fino al suo ricevimento, deve astenersi dall’erogare le prestazioni richieste. Solo dopo tale verifica la Sede acquisisce il parere medico e, in caso di esito favorevole, il preventivo con l’indicazione del costo prevedibile della prestazione.
Procedura in base al costo presunto
Se il costo presunto è inferiore a lire 590.000, la Sede procede immediatamente all’erogazione.
Se invece il costo presunto supera lire 590.000, la Sede deve comunicare la decisione all’istituzione competente inviando il form. E/114 "Concessione di protesi, di grandi apparecchi, ecc.", unitamente al parere medico. Nel formulario deve essere indicato il costo presunto:
- nel punto 5.3. del form. E/114;
- oppure, nei vecchi formulari che non prevedano tale indicazione, con una nota dattiloscritta da inserire alla fine del punto 7.2.
Copia del form. E/114 deve essere trasmessa anche alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.
Termine per l’eventuale opposizione dell’istituzione competente
L’istituzione competente può opporsi alla concessione della prestazione facendo pervenire alla Sede, entro 15 giorni dall’invio del form. E/114, un rifiuto motivato. In assenza di opposizione allo scadere del termine, la Sede può concedere le prestazioni richieste.
Casi particolari
Per le istituzioni competenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non è necessario compilare il formulario; deve essere seguita soltanto la procedura per il recupero delle spese sostenute.
Nessuna comunicazione deve essere effettuata alle istituzioni estere competenti anche quando il lavoratore sia stato formalmente autorizzato dalla competente istituzione a recarsi in Italia per ricevere le prestazioni appropriate al suo stato.
Urgenza assoluta
La Sede deve comunque erogare immediatamente le prestazioni quando ricorrano gli estremi dell’urgenza assoluta, ossia quando il differimento dell’erogazione possa mettere in pericolo o compromettere la salute del lavoratore.
La decisione precisa inoltre che, qualora una prestazione compresa nelle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1. sia incidentalmente rotta o deteriorata, ai fini dell’urgenza assoluta è sufficiente giustificare la necessità della sostituzione del presidio.
Se, in situazione di urgenza, il costo supera comunque lire 590.000, la Sede deve trasmettere senza indugio all’istituzione estera competente il form. E/114 corredato del parere medico, a titolo di mera informazione.
Documentazione successiva alla concessione
Dopo la concessione della prestazione, la Sede deve inoltrare alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, per la successiva trasmissione all’istituzione estera competente:
- il parere medico relativo all’erogazione;
- la relazione medica di collaudo;
- la dichiarazione di gradimento;
- il form. E/125, redatto nella lingua straniera e in duplice copia in lingua italiana, con indicazione anche del compenso spettante al medico dell’Istituto che ha espresso il parere.
Contenuto della decisione n. 116 del 15 dicembre 1982
La decisione definisce come prestazioni soggette alla disciplina richiamata quelle previste dalla legislazione del luogo di residenza o dimora, quando la concessione sia subordinata a preventiva autorizzazione dell’istituzione che applica tale legislazione.
Tra le prestazioni elencate figurano, in particolare:
- apparecchi di protesi, apparecchi ortopedici o di sostegno, comprese parti complementari, accessori e attrezzi necessari;
- calzature ortopediche e calzature speciali non ortopediche;
- protesi mascellari e facciali, parrucche;
- protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
- apparecchi acustici, compresi quelli elettroacustici ed elettrofonetici;
- protesi dentarie fisse e amovibili e protesi otturatrici della cavità boccale;
- carrozzine per malati, poltrone a ruote, altri mezzi meccanici di circolazione e cani guida per ciechi;
- rinnovo delle apparecchiature sopra indicate;
- cure;
- soggiorno e trattamento medico in convalescenziari, sanatori, centri o asili per minorati o centri elioterapici, nonché in preventori in presenza delle condizioni previste;
- cure per riadattamento funzionale o rieducazione professionale;
- sovvenzioni destinate a coprire parte del costo derivante dalle prestazioni elencate.
Soglie economiche e casi di esclusione dalla comunicazione
La decisione stabilisce che l’istituzione del luogo di residenza o dimora deve avvertire l’istituzione competente quando il costo presunto o effettivo della prestazione supera le soglie forfettarie indicate per ciascun Paese. Per l’Italia la soglia è fissata a 590.000 lire.
È inoltre previsto che non sia necessario avvertire l’istituzione competente nei seguenti casi:
- applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- rimborso su base forfettaria;
- rinuncia al rimborso delle spese;
- casi in cui l’istituzione competente sia un’istituzione del Regno Unito.
Nozione di urgenza e ambito applicativo
La decisione qualifica come casi di urgenza e di urgenza assoluta quelli in cui l’erogazione di una qualunque delle prestazioni previste non possa essere differita senza mettere in pericolo o compromettere la salute dell’interessato.
Le disposizioni dei paragrafi 1-4 della decisione si applicano ai casi previsti da vari articoli dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, espressamente richiamati nel testo. La decisione sostituisce la precedente decisione n. 93 del 24 gennaio 1974 ed è applicabile dal 1° gennaio 1983.
Punti principali
Finalità della circolare e decorrenza
La circolare sostituisce integralmente, dal 1° gennaio 1983, le disposizioni del punto 2 della circolare n. 83/1974, in attuazione della decisione n. 116 del 15 dicembre 1982. L'obiettivo è semplificare le procedure amministrative relative alla concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza.
Soglia di costo per la comunicazione preventiva
Non è più richiesta la preventiva comunicazione all'istituzione straniera competente quando il costo presunto della prestazione è inferiore a lire 590.000. Se il costo presunto supera tale importo, la Sede deve avvisare l'istituzione competente mediante il form. E/114, allegando il parere medico e indicando il costo presunto nel formulario o, nei vecchi formulari, con apposita nota.
Verifiche preliminari e istruttoria della domanda
Al ricevimento della domanda, la Sede deve prima accertare il diritto del lavoratore alle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, verificando il possesso del form. E/123 o di documento analogo rilasciato dall'istituzione estera competente. In mancanza di tale documentazione, deve richiederla con il form. E/107 e sospendere l'erogazione fino al suo ricevimento. Successivamente deve acquisire il parere medico e, se favorevole, il preventivo del costo della prestazione.
Opposizione dell'istituzione competente
Quando il costo supera lire 590.000, l'istituzione competente può opporsi alla concessione della prestazione motivando il rifiuto entro 15 giorni dall'invio del form. E/114. In assenza di opposizione entro il termine, la Sede può concedere le prestazioni richieste.
Casi particolari: Regno Unito e autorizzazione preventiva
Se l'istituzione competente è del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non occorre compilare il formulario; si applica soltanto la procedura di recupero delle spese sostenute. Nessuna comunicazione va effettuata alle istituzioni estere competenti anche quando il lavoratore sia stato formalmente autorizzato a recarsi in Italia per ricevere le prestazioni appropriate al suo stato.
Urgenza assoluta
La Sede deve erogare immediatamente le prestazioni quando ricorrano gli estremi dell'urgenza assoluta, cioè quando il rinvio possa mettere in pericolo o compromettere la salute del lavoratore. Se una prestazione tra quelle indicate alle lettere da a) a g) della decisione n. 116 è incidentalmente rotta o deteriorata, l'urgenza può essere giustificata con la necessità di sostituire il presidio. Se in urgenza il costo supera lire 590.000, dopo l'erogazione la Sede deve trasmettere senza indugio il form. E/114 con il parere medico all'istituzione estera, a titolo informativo.
Documentazione da trasmettere dopo la concessione
Dopo la concessione della prestazione, la Sede deve inviare alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, per l'inoltro all'istituzione estera competente, il parere medico relativo all'erogazione, la relazione medica di collaudo, la dichiarazione di gradimento e il form. E/125 redatto nella lingua straniera e in duplice copia in lingua italiana, con indicazione anche del compenso del medico dell'Istituto che ha emesso il parere.
Contenuto della decisione n. 116/1982
La decisione definisce come prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva quelle previste dalla legislazione del luogo di residenza o dimora, la cui concessione sia subordinata a tale autorizzazione. Elenca inoltre le prestazioni interessate, tra cui protesi, apparecchi ortopedici e di sostegno, calzature ortopediche e speciali, protesi mascellari e facciali, parrucche, protesi oculari e lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi dentarie, carrozzine e altri mezzi di circolazione, cani guida, rinnovi, cure, soggiorni e trattamenti in specifiche strutture, riadattamento funzionale, rieducazione professionale e sovvenzioni collegate.
Importi forfettari e casi di esclusione dall'avviso
La decisione fissa soglie forfettarie per l'obbligo di avviso all'istituzione competente, tra cui 590.000 lire per l'Italia e importi equivalenti per gli altri Stati membri indicati nel testo. Non è necessario avvertire l'istituzione competente nei casi di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71, nei casi di rimborso su base forfettaria, di rinuncia al rimborso delle spese e nei casi in cui l'istituzione competente sia un'istituzione del Regno Unito.
Definizione di urgenza e ambito di applicazione della decisione
La decisione qualifica come casi di urgenza e di urgenza assoluta quelli in cui l'erogazione delle prestazioni non può essere differita senza mettere in pericolo la salute dell'interessato. Le regole si applicano ai casi previsti da vari articoli dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, come richiamati nel testo, e sostituiscono la precedente decisione n. 93 del 24 gennaio 1974, con efficacia dal 1° gennaio 1983.
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