Sentenza del 20/04/2016 n. 7917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002-2005 su un fabbricato di proprietà, accatastato in categoria D/1, sostenendo che fosse rurale perché strumentale alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Le commissioni tributarie avevano accolto la richiesta, ritenendo irrilevante la classificazione catastale. Il Comune ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, ai fini dell'esenzione ICI, la ruralità dovesse risultare dalla classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10, oppure essere previamente fatta valere mediante impugnazione o variazione del classamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha affermato che, per i fabbricati rurali, la classificazione catastale è decisiva ai fini dell'esenzione ICI: un immobile accatastato in categoria diversa da A/6 o D/10 resta soggetto all'imposta, anche se concretamente utilizzato per attività agricole. Poiché il fabbricato era accatastato D/1 e la cooperativa non aveva impugnato il classamento né ottenuto una variazione catastale idonea, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso della cooperativa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la complessità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 2
L'art. 2, comma 1, lett. a), individua la nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI.
Il presupposto dell'ICI e l'esclusione dei fabbricati rurali devono essere valutati in collegamento con la classificazione catastale dell'immobile.
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comprese quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.
La norma individua i requisiti sostanziali della ruralità, ma, secondo l'orientamento accolto, tali requisiti devono tradursi nel riconoscimento catastale della ruralità per produrre l'effetto di esclusione dall'ICI.
D.L. n. 159/2007, art. 42-bis, convertito dalla L. n. 222/2007
Riconosce la ruralità delle costruzioni strumentali necessarie all'attività agricola, anche se utilizzate da cooperative e consorzi agricoli.
La disposizione include espressamente le cooperative agricole tra i soggetti cui possono riferirsi i requisiti di ruralità, ma non elimina la necessità del corretto riconoscimento catastale.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esclusione dall'ICI opera per gli immobili catastalmente riconosciuti come rurali, non per quelli che il giudice accerti incidentalmente come tali sulla base del solo uso concreto.
D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011
Prevede la possibilità di presentare una domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10.
La procedura consente di ottenere il riconoscimento catastale della ruralità, anche con effetti retroattivi nei limiti previsti dalla legge; non risultava però utilizzata dalla cooperativa per i periodi controversi.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011
Attribuisce alle domande di variazione catastale gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità.
Conferma il rilievo della procedura catastale per il riconoscimento fiscale della ruralità.
D.M. Economia e finanze 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali è attribuito il classamento secondo le regole ordinarie, con specifica annotazione della sussistenza del requisito di ruralità; i fabbricati strumentali possono essere censiti in categoria D/10.
La ruralità fiscale deve risultare dagli atti catastali, mediante categoria catastale appropriata o annotazione specifica.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013
Le domande di variazione catastale e l'annotazione producono effetti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.
La legge ammette una retroattività limitata del riconoscimento catastale della ruralità, insufficiente nel caso concreto a coprire tutti gli anni 2002-2005.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
L'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI; se iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento.
La classificazione catastale è l'elemento determinante per stabilire l'assoggettabilità o meno all'ICI dei fabbricati rurali.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
La Corte ha potuto rigettare direttamente la domanda di rimborso dopo aver cassato la sentenza della CTR.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per un fabbricato rurale non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per attività agricola o per la trasformazione di prodotti agricoli.
- Quando l'immobile è già accatastato in una categoria non rurale, come D/1, il contribuente deve contestare il classamento o attivare la procedura catastale prevista per ottenere il riconoscimento della ruralità; il giudice tributario non può normalmente accertare incidentalmente la ruralità ai soli fini del rimborso.
- Per i fabbricati strumentali agricoli, la categoria D/10 o una specifica annotazione catastale di ruralità costituisce, secondo l'orientamento prevalente richiamato, il presupposto formale per l'esclusione dall'ICI.
- La natura di cooperativa agricola e la destinazione dell'immobile alla manipolazione o trasformazione dei prodotti dei soci possono integrare i requisiti sostanziali di ruralità, ma non superano da sole un classamento catastale incompatibile.
- Le variazioni catastali con efficacia retroattiva operano solo nei limiti temporali stabiliti dalla normativa applicabile e non consentono automaticamente di recuperare imposte riferite a periodi anteriori.
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