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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25478/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il Tribunale di Vercelli ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso un decreto di sequestro conservativo disposto, su richiesta di più parti civili condominiali, sui beni dei ricorrenti fino alla concorrenza complessiva di euro 146.411,41, in relazione ai reati di truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona contestati agli stessi. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi per cassazione: il primo avverso il solo dispositivo del provvedimento di riesame, lamentando la mancanza assoluta di motivazione; il secondo, depositato dopo il deposito delle motivazioni, articolando quattro censure: 1) nullità dell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione e illegittima integrazione successiva, in violazione del principio di consunzione del potere giurisdizionale; 2) omessa rimessione al giudice civile della questione relativa alla sequestrabilità delle quote dell’azienda agricola indicata come Tenuta Capannino, ritenuta soggetto giuridico distinto dalle persone dei prevenuti; 3) violazione di legge sul periculum in mora, per asserita inadeguatezza della motivazione sulla base di calcolo del credito cautelato, sull’incidenza delle garanzie reali pregresse e sull’attualità dell’incapienza; 4) difetto di motivazione sulla determinazione del quantum sequestrato e sul nesso tra importo cautelato e obbligazioni civili da reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto non consentito il primo ricorso avverso il solo dispositivo del riesame. Quanto al ricorso integrativo, lo ha esaminato ma ha dichiarato tutte le censure inammissibili o manifestamente infondate: la motivazione del riesame può essere depositata successivamente al dispositivo senza incidere sull’efficacia del provvedimento; la rimessione al giudice civile sulla proprietà o sequestrabilità della cosa è dovuta solo se il giudice del riesame disponga la restituzione dopo l’annullamento del decreto genetico; le doglianze su periculum e quantum sono state reputate generiche e aspecifiche, perché il Tribunale aveva già motivato sul rischio di dispersione patrimoniale, sull’esistenza di ipoteche anche giudiziali e sulla consistenza dei crediti, determinando il vincolo in misura inferiore a quella richiesta. Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi e con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato come parametro della doglianza sulla motivazione dell’ordinanza; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione può essere depositata successivamente al dispositivo nei termini di legge.

  • art. 324, commi 7 e 9, c.p.p.

    norma che disciplina il riesame del sequestro conservativo; la Corte afferma che il Tribunale deve depositare il dispositivo entro dieci giorni, mentre la motivazione può seguire nei termini del procedimento camerale senza invalidare il provvedimento.

  • art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.

    richiamato in combinato disposto con l’art. 324 c.p.p. per affermare la legittimità del deposito differito della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in conseguenza dell’inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame del sequestro conservativo, il deposito del solo dispositivo entro il termine previsto dalla legge non determina nullità del provvedimento, potendo la motivazione essere depositata successivamente nei termini ordinari senza incidere sulla sua efficacia.
  • La rimessione al giudice civile della questione sulla proprietà o sequestrabilità del bene è necessaria solo quando il giudice del riesame, annullando il decreto genetico e disponendo la restituzione, debba previamente risolvere la controversia incidentale sulla titolarità del bene.
  • Le censure di legittimità su periculum in mora e quantum del sequestro conservativo sono inammissibili se si limitano a riproporre in modo generico questioni già esaminate dal giudice del riesame, senza confrontarsi con la motivazione concreta che valorizzi l’entità del patrimonio, l’esistenza di gravami reali e la misura del credito cautelato.
  • In sede di legittimità, la contestazione del vincolo cautelare reale richiede una critica specifica alla ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSequestro preventivoEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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