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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19615/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la richiesta di riconoscimento del diritto al trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS. Frescaroli sosteneva che il suo diritto al trasferimento si era "perfezionato" prima dell'entrata in vigore della legge n.122/2010, pur avendo la sentenza che riconosceva il beneficio amianto avuto efficacia successivamente, e che quindi non avrebbe dovuto subire l'onerosità introdotta dalla L.122/2010. Denunciava inoltre l'omesso esame di una ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d'Appello di Bologna che aveva già respinto la domanda. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse maturato, anteriormente all'entrata in vigore della L.122/2010, le condizioni richieste per beneficiare del trasferimento gratuito: non aveva cessato l'attività lavorativa, non aveva formalmente presentato la domanda di trasferimento in epoca anteriore e il ritardo nel riconoscimento giudiziale del beneficio amianto non poteva essere fatto valere per retrodatare la domanda amministrativa. La Corte ha inoltre esaminato la questione di illegittimità costituzionale ma ha rilevato che tale questione risultava superata dall'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.147/2017, che ha dichiarato l'incostituzionalità di parte della normativa per il periodo indicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (determinazione in Euro 4.000,00 oltre accessori e Euro 200,00 per esborsi) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 12-septies, d.l. n.78/2010, conv. con legge n.122/2010

    nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che "alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29" si applichino "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge"

    La norma aveva introdotto l'onerosità della ricongiunzione per il periodo indicato; la Corte territoriale l'ha applicata escludendo che domande presentate successivamente potessero beneficiare della gratuità se le condizioni non erano già sussistenti alla data di entrata in vigore.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.147/2017

    "incostituzionale per violazione dell'art.3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - l'art. 12, comma 12-septies..."

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui retrodatava l'entrata in vigore del regime oneroso, incidendo negativamente sul legittimo affidamento dei richiedenti per le domande già presentate; ciò ha limitato l'efficacia della norma al quadro temporale ritenuto costituzionalmente illegittimo.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato dalla Corte Costituzionale come parametro di giudizio: la disposizione impugnata contrastava con il principio di ragionevolezza e con la tutela del legittimo affidamento dei cittadini.

  • art. 15, comma 5, legge n.400/1988

    Richiamato dalla Corte Costituzionale per evidenziare che la retroattività normativa e le decorrenze non rispettavano le regole ordinarie sull'entrata in vigore delle norme e sulla tutela degli affidamenti.

  • DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per rilevare l'obbligo del ricorrente di versare ulteriori oneri processuali/contributo unificato in relazione all'esito del giudizio e alla data di proposizione del ricorso.

  • Cassazione, riferimento a n.864/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata nella motivazione per affermare il carattere costitutivo della domanda di trasferimento/ricongiunzione: la domanda amministrativa ha natura costitutiva e quindi la sua tempestività rispetto all'entrata in vigore della disciplina nuova è cruciale.

Massime di principio

  • Il diritto al trasferimento gratuito dei contributi è subordinato al verificarsi delle condizioni richieste (es. cessazione dell'attività, presentazione della domanda) anteriormente all'entrata in vigore della norma che introduce l'onerosità; la sola pronuncia giudiziale successiva non retrodata automaticamente la domanda amministrativa.
  • La domanda amministrativa di ricongiunzione/trasferimento ha natura costitutiva: per opporre la disciplina previgente occorre che la domanda sia stata effettivamente proposta e, quando rilevante, risultasse pendente alla data di entrata in vigore della nuova norma.
  • Il ritardo nell'accertamento giudiziale di diritti soggettivi (es. riconoscimento di esposizione ad amianto) non sempre può essere fatto valere per retroagire sulla decorrenza di atti amministrativi non prodotti prima della modifica normativa, salvo che si dimostri che l'amministrazione avesse potuto agire diversamente.
  • La tutela del legittimo affidamento può giustificare l'annullamento o limitare gli effetti di una norma che peggiora una disciplina only se risulta che l'interessato aveva effettivamente e concretamente posto in essere atti o domande anteriori all'entrata in vigore della disposizione sfavorevole.
  • Quando è in discussione la costituzionalità di una norma occorre verificare l'effettiva incidenza temporale della pronuncia di incostituzionalità sul singolo caso: una declaratoria di incostituzionalità limitata temporalmente può non agevolare tutti i ricorrenti.
  • In casi simili è consigliabile documentare tempestivamente ogni domanda amministrativa, conservare ricevute e prove di avvenuta presentazione e, se possibile, sollevare tempestivamente questioni di legittimo affidamento in sede giurisdizionale o amministrativa.

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