Sentenza del 23/10/2017 n. 4227 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Intimazione di pagamento - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento eccependo la prescrizione del credito, sostenendo che fosse decorso il termine quinquennale applicabile alle pretese della Pubblica amministrazione. La questione centrale riguardava gli effetti della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o del provvedimento esattoriale: secondo il principio affermato, la definitività dell'atto non equivale a una sentenza passata in giudicato o a un decreto ingiuntivo e non comporta quindi la conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale.
La decisione
La mancata impugnazione dell'avviso o del provvedimento esattoriale rende definitivo il credito, ma non modifica il termine di prescrizione applicabile. In assenza di un accertamento giudiziale definitivo o di un decreto ingiuntivo, resta applicabile il termine breve di cinque anni previsto per le pretese della Pubblica amministrazione. Pertanto, se tra gli atti interruttivi è decorso tale termine, l'intimazione di pagamento deve ritenersi prescritta.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
Le pretese della Pubblica amministrazione si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo decreto ingiuntivo.
La norma non consente di trasformare automaticamente il termine quinquennale in quello ordinario decennale per il solo fatto che l'avviso di accertamento o il provvedimento esattoriale non siano stati impugnati. La conversione opera soltanto quando il credito sia stato riconosciuto con una sentenza passata in giudicato o con un decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto tributario o esattoriale rende il credito definitivo, ma non attribuisce automaticamente a quel credito il termine di prescrizione decennale.
- Per stabilire se un'intimazione di pagamento è prescritta occorre individuare la natura del credito e verificare il tempo trascorso dall'ultimo valido atto interruttivo della prescrizione.
- Il termine decennale può applicarsi quando il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo; in assenza di tali titoli, deve essere applicato il termine breve previsto dalla legge.
- La definitività dell'accertamento e la prescrizione sono concetti distinti: la prima riguarda la mancata contestazione dell'atto, mentre la seconda riguarda il decorso del tempo senza validi atti interruttivi.
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